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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento, di estremi non conosciuti, d’inquadramento del ricorrente come agente del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui è determinata la decorrenza giuridica dal 12/05/01,

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto ( n. 4497/2002) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento dell’atto di inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui determina la decorrenza giuridica dal 12 maggio 2001.

Chiede, in sostanza, la retrodatazione del suo inquadramento nel ruolo con decorrenza pari a quella che sarebbe a lui spettata ove non fosse stato illegittimamente soggetto ad esclusione dalla procedura selettiva per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti della Polizia penitenziaria avverso le quale ha proposto ricorso giurisdizionale risoltosi con esito a lui favorevole.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Giova rilevare, al fine del decidere, che l’oggetto del presente gravame riguarda soltanto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’atto di inquadramento a seguito dell’annullamento degli atti illegittimi di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti del Corpo della Polizia penitenziaria.

Osserva, altresì il Collegio che con separato ricorso il ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni connessi alla tardiva assunzione.

Ebbene, rileva la Sezione che per effetto degli illegittimi atti di esclusione il ricorrente è stato inquadrato in ruolo soltanto a decorrere dalla data del 12.5.2001, anziché dalla stessa data di immissione in ruolo dei colleghi del medesimo concorso.

In accoglimento della domanda, va disposto l’annullamento dell’atto di inquadramento in ruolo nella parte relativa alla decorrenza giuridica, e precisamente nella parte in cui l’inquadramento è disposto a decorrere dal 12.5.2001 anziché dal 1.4.1998.

La Sezione si è già pronunciata sulla questione ritenendo al caso di specie applicabile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292), unitamente all’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.

Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere accolto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.