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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Giustizia;

per l’annullamento

dell’atto di inquadramento nell’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria con il grado di Agente nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento nel Corpo della Polizia penitenziaria a decorrere dal 29.4.1999 e per il riconoscimento del suo diritto al ripristino ex tunz della posizione giuridica ed economica.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento dell’atto di inquadramento nel ruolo del Corpo di Polizia penitenziaria nella parte in cui determina la decorrenza giuridica a far data dal 19.4.1999 e per il riconoscimento del suo diritto al ripristino ex tunc della sua posizione giuridica ed economica, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla sua esclusione dalla procedura selettiva per l’assunzione di n. 1400 agenti del Corpo anzidetto.

Espone di aver partecipato alla procedura selettiva per l’assunzione di 1400 posti nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo anzidetto, riservato per il 50% dei posti disponibili ai volontari delle forze armate, degli ausiliari dell’arma dei carabinieri, e delle altre forze di polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel corpo della polizia penitenziaria, tra cui l’età non superiore ad anni 28.

Riferisce, altresì, di essere stato escluso dal concorso per superamento dei limiti di età, nonostante la prevista elevazione del predetto limite anagrafico.

Espone di aver adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento di tale esclusione, il quale ha accolto il ricorso e, susseguentemente, disposto l’ammissione del ricorrente medesimo alla successiva fase concorsuale.

Afferma di essere risultato idoneo, di essere stato avviato al corso di formazione con decorrenza 12 maggio 2001 e di aver subito pregiudizio dall’ingiusta esclusione dal concorso oggetto di annullamento giurisdizionale da parte di questo Tribunale.

A sostegno dell’odierna domanda risarcitoria il ricorrente deduce le seguenti censure:

a) mancata corresponsione degli emolumenti per ritardata assunzione e conseguente suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al mancato pagamento della retribuzione; risarcimento del danno morale del danno biologico.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Orbene, giova rilevare, ai fini del decidere, che il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla procedura selettiva anzidetta, circostanza quest’ultima statuita con sentenza di questo Tribunale.

Con il proposto gravame parte ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla ritardata assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Quanto alla pretesa attorea, il Tribunale osserva che il ricorrente è stato oggetto di illegittima esclusione dalla procedura selettiva, sopra richiamata, sull’erroneo presupposto che lo stesso non potesse avvalersi dell’elevazione triennale del limite di età massimo previsto per partecipare al concorso, beneficio chiaramente definito ai sensi del d.p.r. 487 del 1984, applicabile ai pubblici concorsi, quale, appunto, quello in esame.

Ebbene, la condotta dell’Amministrazione intimata, in ragione della manifesta chiarezza del quadro normativo di riferimento e dell’assenza di contrasti giurisprudenziali sul punto, altro non possono che far configurare una responsabilità per colpa susseguente all’erronea valutazione del quadro normativo medesimo, con conseguente sussistenza di un danno ingiusto patito dal ricorrente a causa del ritardato avviamento al corso di formazione, nonché per omessa percezione della retribuzione, dei contributi assicurativi previdenziali.

Pertanto, in ragione della riconosciuta condotta colposa posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, la domanda risarcitoria deve ritenersi quantificabile nella misura del 50% della somma che il ricorrente avrebbe percepito dalla data di inizio del corso di formazione, ove non fosse stato illegittimamente escluso dalla procedura selettiva, e la data di effettivo inizio del corso medesimo, oltre che l’integrale importo dovuto per tale periodo titolo di trattamento di fine rapporto di contributi previdenziali ed assicurativi, con conseguente rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui avrebbe dovuto iniziare il corso di formazione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e su di essa, progressivamente rivalutata giorno per giorno, corrono interessi legali dal dovuto al saldo.

Non possono viceversa liquidarsi gli ulteriori danni prospettati dal ricorrente, stante la mancanza di alcuna prova circa la loro effettiva sussistenza (v. sul punto, Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2010, n. 3397).

Alla stregua delle concezioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati nella parte motiva.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.