SENTENZA
sul ricorso n. 9574/04 R.G. proposto da -OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
CONTRO
– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Capo Dipartimento p.t. – non costituito in giudizio
per l’annullamento dei seguenti atti:
- a) provvedimento con cui -OMISSIS- è stato inquadrato nel Corpo di Polizia Penitenziaria nel grado di “Agente”, nella parte in cui è prevista la decorrenza giuridica dal 27/12/01;
- b) ogni altro atto connesso ed, in particolare, il Decreto Interministeriale del 12/11/96, avente ad oggetto le modalità di accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte relativa alla mancata elevazione del limite di età per la partecipazione al concorso a 1400 posti nel Corpo di Polizia Penitenziaria
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica con ogni consequenziale statuizione;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 19 marzo 2009;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 23 settembre 2004 e depositato il 7 ottobre 2004 -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento d’inquadramento nel Corpo di Polizia Penitenziaria nel grado di “Agente” (nella parte in cui lo stesso fissa al 27/12/01 la decorrenza giuridica), del Decreto Interministeriale del 12/11/96, avente ad oggetto le modalità di accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria (nella parte relativa alla mancata elevazione del limite di età per la partecipazione al concorso a 1400 posti nel Corpo di Polizia Penitenziaria), e l’accertamento del diritto al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica in conseguenza dell’illegittimità di precedenti provvedimenti di esclusione dal concorso.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13 maggio 2008, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.
-OMISSIS- ha partecipato al concorso a 1400 posti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con decreto interministeriale del 12 novembre 1996.
Il Ministero della Giustizia, dopo avere inizialmente escluso il ricorrente per il superamento del limite di età, lo ha riammesso alla procedura (annullando in autotutela il provvedimento espulsivo) in applicazione della sentenza n. 2977 del 23 febbraio 2000 con cui il TAR del Lazio ha annullato, con efficacia erga omnes, il citato decreto interministeriale nella parte in cui stabiliva un limite di età inferiore ostativo alla partecipazione di alcuni concorrenti tra cui il -OMISSIS- (tali circostanze risultano dalla stessa prospettazione contenuta nell’atto introduttivo).
All’esito delle visite e degli accertamenti medici, il Ministero della Giustizia con provvedimento del 29 gennaio 2001 ha nuovamente escluso il -OMISSIS- dal concorso ritenendolo privo dei requisiti fisici d’idoneità prescritti dalla normativa vigente.
L’atto in esame è stato impugnato davanti a questo Tribunale il quale con ordinanza n. 5373 del 30 agosto 2001 ne ha sospeso l’efficacia e con sentenza n. 10723 del 30 ottobre 2008 ne ha disposto l’annullamento.
Con il presente ricorso il -OMISSIS- chiede l’annullamento del provvedimento d’inquadramento (nella parte in cui fissa al 27/12/01 la relativa decorrenza) e del decreto interministeriale del 12/11/96 (nella parte concernente l’individuazione dei limiti di età) ed il “ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica”.
Ciò premesso, in fatto, il Collegio ritiene che, in diritto, il ricorso sia solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, meriti accoglimento.
Il ricorrente, a fondamento della propria pretesa alla ricostruzione della carriera, sotto il profilo giuridico ed economico, pone espressamente il vincolo derivante dalla “retroattività del giudicato” (pag. 11 e 12 del ricorso; si veda anche pag. 8 ove si specifica che “nella fattispecie…il ricorrente chiede solo il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera”) formatosi sulle sentenze ed ordinanze con cui questo Tribunale ha disposto l’annullamento (dopo averne sospeso l’efficacia) degli atti ostativi alla partecipazione alla procedura.
In altri termini, come risulta espressamente dall’esame delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo (pag. 12), la “causa pretendi” fatta valere dal ricorrente è rinvenibile nell’invocato effetto ripristinatorio e conformativo del giudicato e non in una domanda di risarcimento del danno nonostante nel corpo del ricorso vi sia qualche riferimento a principi che ad essa si ricollegano ma che, proprio in conseguenza della specifica individuazione – da parte del -OMISSIS- – dell’azione proposta, appaiono del tutto inapplicabili alla fattispecie.
Ciò posto, il Collegio ritiene che l’unico giudicato (anche cautelare) su cui il ricorrente possa fondare una pretesa al ripristino della carriera è quello formatosi nell’ambito del ricorso n. 5186/01 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del 29 gennaio 2001 con cui il Ministero ha escluso il -OMISSIS- in ragione dell’asserita inidoneità fisica dello stesso e nell’ambito del quale sono stati emessi l’ordinanza cautelare n. 5373 del 30 agosto 2001 e la sentenza n. 10723 del 30 ottobre 2008.
Ed, infatti, il primo provvedimento di esclusione, emesso dall’amministrazione in ragione del superamento del limite di età previsto dal bando, non risulta tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale dal -OMISSIS- ma è stato rimosso in autotutela dal Ministero a seguito della sentenza del 23/02/00 con cui il TAR Lazio aveva annullato la disposizione del decreto interministeriale del 12/11/96 avente ad oggetto l’individuazione del limite di età per l’ammissione al concorso.
Per altro, la sentenza del 2000 è stata emessa nell’ambito di un giudizio a cui il ricorrente nell’atto introduttivo non ha nemmeno dedotto di avere partecipato; la contraria affermazione, contenuta per la prima volta nella memoria conclusionale depositata il 18 febbraio 2009, risulta smentita dalle risultanze del sistema informatico da cui si evince che il ricorso n. 4197/00 R.G. non è stato proposto dal ricorrente (come, invece, dallo stesso dedotto) ma da altro soggetto.
Ne consegue che, poiché il giudicato – con i relativi effetti che ne scaturiscono – è vicenda che riguarda le sole parti del giudizio, la decorrenza retrodatata della nomina a fini giuridici rispetto ai terzi estranei alla lite è ammessa nel solo caso di provvedimenti spontaneamente adottati dall’amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità (Cons. Stato sez. IV n. 4263/07; TAR Lazio – Roma n. 10254/05), requisito che non ricorre nella fattispecie come risulta dalla memoria depositata dall’amministrazione resistente il 19 giugno 2008.
Pertanto, gli unici effetti conformativo e ripristinatorio che possono essere fatti valere dal ricorrente sono quelli derivanti dall’ordinanza cautelare n. 5373/01 e dalla sentenza n. 10723/08 emessi nell’ambito del giudizio (proc. n. 5186/01 R.G.) in cui è stato tempestivamente impugnato il provvedimento del 29 gennaio 2001 con cui il Ministero ha negato l’arruolamento dell’esponente in ragione di una sua presunta inidoneità fisica.
Gli effetti conformativo e ripristinatorio ora menzionati impongono, poi, come da consolidata giurisprudenza che il Tribunale condivide (in questo senso Cons. Stato sez. IV n. 4263/07; Cons. Stato sez. VI n. 3338/06; Cons. Stato sez. IV n. 5825/03), la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell’inquadramento alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l’amministrazione non avesse adottato l’illegittimo provvedimento – ovvero l’atto espulsivo del 29 gennaio impugnato nell’ambito del ricorso n. 5186/01 R.G. – la cui efficacia è stata posta nel nulla dall’ordinanza cautelare e dalla sentenza citate.
Non può, invece, essere accolta la domanda concernente il ripristino della posizione economica e la conseguente corresponsione delle spettanze non percepite ostandovi l’avvenuta sopravvenienza di circostanze non più reversibili secondo il principio sintetizzato nella locuzione: “factum infectum fieri nequit”.
In applicazione del principio in esame, infatti, nel caso di annullamento di provvedimenti di nomina la retrodatazione non può riguardare i profili economici del rapporto di lavoro in quanto la retribuzione – per il suo carattere di controprestazione – non può prescindere dall’effettivo espletamento del servizio al quale è legata dai peculiari profili di corrispettività e sinallagmaticità che, in generale, caratterizzano le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di pubblico impiego (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 3346/08; Cons. Stato sez. VI n. 3338/06; Cons. Stato sez. IV n. 5261/05).
In definitiva, il ripristino ex tunc della propria posizione, invocato dal ricorrente, può operare esclusivamente sul piano giuridico ma non su quello economico.
Il presente ricorso, pertanto, può essere accolto nei soli limiti in precedenza specificati con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui stabiliscono una decorrenza dell’inquadramento diversa da quella che avrebbe dovuto essere riconosciuta ove non fosse stato emesso il provvedimento di esclusione dal concorso del 29 gennaio 2001; restano, invece, decorrenti dalla data di effettivo ingresso in servizio gli effetti economici della nomina.
L’accoglimento solo parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) accoglie il ricorso nei limiti di quanto specificato in motivazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.