SENTENZA
sul ricorso n. 9571/04 R.G. proposto da -OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
CONTRO
– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Capo Dipartimento p.t. – non costituito in giudizio
per l’annullamento del provvedimento con cui Campagnolo Claudio è stato inquadrato nel Corpo di Polizia Penitenziaria nel grado di “Agente”, nella parte in cui è prevista la decorrenza giuridica dal 20/10/99
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica con ogni consequenziale statuizione;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 19 marzo 2009;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 24 settembre 2004 e depositato il 7 ottobre 2004 -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento d’inquadramento nel Corpo di Polizia Penitenziaria nel grado di “Agente” (nella parte in cui lo stesso fissa la decorrenza giuridica dal 20/10/99) e l’accertamento del diritto al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica in conseguenza dell’illegittimità del precedente provvedimento di esclusione dal concorso emesso dall’amministrazione il 21/12/98.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13 maggio 2008, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.
Campagnolo Claudio ha partecipato al concorso a 1400 posti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con decreto interministeriale del 12 novembre 1996.
Il Ministero della Giustizia con provvedimento del 21 dicembre 1998 ha escluso il ricorrente dalla procedura giudicandolo non idoneo, ai sensi dell’art. 122 lettera b) D. Lgs. n. 443/92, per deficit staturale.
Tale provvedimento è stato impugnato dal -OMISSIS- davanti a questo Tribunale (proc. n. 3789/99 R.G.) il quale con ordinanza n. 1956 del 23 giugno 1999 ha sospeso gli effetti dell’atto gravato e con sentenza n. 132/09 del 30 ottobre 2008 ne ha disposto l’annullamento.
Con il presente ricorso il -OMISSIS- chiede l’annullamento del provvedimento d’inquadramento (nella parte in cui fissa al 20/10/99 la relativa decorrenza) ed il “ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica”.
Ciò premesso, in fatto, il Collegio ritiene che, in diritto, il ricorso sia solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, meriti accoglimento.
Il ricorrente, a fondamento della propria pretesa alla ricostruzione della carriera, sotto il profilo giuridico ed economico, pone espressamente il vincolo derivante dalla “retroattività del giudicato” (pag. 10 e 11 del ricorso; si veda anche pag. 7 ove si specifica che “nella fattispecie…il ricorrente chiede solo il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera”) formatosi sull’ordinanza cautelare e la successiva sentenza pronunciati nell’ambito del giudizio n. 3789/99 R.G. con cui questo Tribunale ha disposto l’annullamento del provvedimento del 21 dicembre 1998 di esclusione del -OMISSIS- dal concorso.
In altri termini, come risulta espressamente dall’esame delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo (pag. 11), la “causa pretendi” fatta valere dal ricorrente è rinvenibile nell’invocato effetto ripristinatorio e conformativo del giudicato e non in una domanda di risarcimento del danno nonostante nel corpo del ricorso vi sia qualche riferimento a principi che ad essa si ricollegano ma che, proprio in conseguenza della specifica individuazione – da parte del -OMISSIS- – dell’azione proposta, appaiono del tutto inapplicabili alla fattispecie.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che gli effetti conformativo e ripristinatorio derivanti dai provvedimenti giurisdizionali (ovvero l’ordinanza cautelare n. 1956 del 23/06/99 e la sentenza n. 132/09 del 30 ottobre 2008) con cui è stata, prima, sospesa e, poi, definitivamente eliminata l’efficacia dell’atto di esclusione del 21 dicembre 1998 impongono, come da consolidata giurisprudenza che il Tribunale condivide (in questo senso Cons. Stato sez. IV n. 4263/07; Cons. Stato sez. VI n. 3338/06; Cons. Stato sez. IV n. 5825/03), la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell’inquadramento alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l’amministrazione non avesse adottato l’illegittimo provvedimento – ovvero l’atto espulsivo del 21 dicembre 1998 impugnato nell’ambito del ricorso n. 3789/99 R.G. – la cui efficacia è stata posta nel nulla dall’ordinanza cautelare e dalla sentenza citate.
Non può, invece, essere accolta la domanda concernente il ripristino della posizione economica e la conseguente corresponsione delle spettanze non percepite ostandovi l’avvenuta sopravvenienza di circostanze non più reversibili secondo il principio sintetizzato nella locuzione: “factum infectum fieri nequit”.
In applicazione del principio in esame, infatti, nel caso di annullamento di provvedimenti di nomina la retrodatazione non può riguardare i profili economici del rapporto di lavoro in quanto la retribuzione – per il suo carattere di controprestazione – non può prescindere dall’effettivo espletamento del servizio al quale è legata dai peculiari profili di corrispettività e sinallagmaticità che, in generale, caratterizzano le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di pubblico impiego (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 3346/08; Cons. Stato sez. VI n. 3338/06; Cons. Stato sez. IV n. 5261/05).
In definitiva, il ripristino ex tunc della propria posizione, invocato dal ricorrente, può operare esclusivamente sul piano giuridico ma non su quello economico.
Il presente ricorso, pertanto, può essere accolto nei soli limiti in precedenza specificati con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui stabiliscono una decorrenza dell’inquadramento diversa da quella che avrebbe dovuto essere riconosciuta ove non fosse stato emesso il provvedimento di esclusione dal concorso del 21 dicembre 1998; restano, invece, decorrenti dalla data di effettivo ingresso in servizio gli effetti economici della nomina.
L’accoglimento solo parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) accoglie il ricorso nei limiti di quanto specificato in motivazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.