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Quando il Consiglio di Stato annulla l’esclusione automatica dal servizio permanente per condanna penale

La vicenda trae origine dalla procedura di immissione nel servizio permanente avviata da un militare inquadrato come Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4).
Nonostante il servizio prestato, il Ministero della Difesa aveva adottato nei confronti del militare una serie di provvedimenti particolarmente gravosi: l’esclusione dall’immissione in servizio permanente, lo scioglimento negativo della riserva relativa alla rafferma biennale e, infine, il collocamento in congedo. La causa di tali misure risiedeva nell’emersione, in sede di controlli amministrativi, di una precedente condanna penale per il reato di truffa ai danni di una compagnia assicurativa.
L’Amministrazione aveva ritenuto — in modo del tutto automatico e privo di qualsiasi valutazione discrezionale — che tale condanna costituisse un requisito ostativo assoluto ai sensi dell’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010), equiparando erroneamente il passaggio al servizio permanente di un militare già in servizio a una nuova procedura di reclutamento ab initio.
Il ricorso proposto in primo grado aveva ottenuto un esito sfavorevole. È stato allora grazie alla tenacia e alla profonda competenza degli Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti che il militare ha scelto di impugnare la sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, affidando la propria causa ai migliori professionisti del settore del diritto militare.

Il cuore dell’azione difensiva condotta dallo Studio Legale Parente si è concentrato su una lettura rigorosa e sistematica del quadro normativo di riferimento, che ha convinto pienamente il Collegio giudicante.
La distinzione tra “reclutamento” e “immissione in servizio permanente”
Il primo e decisivo argomento ha riguardato la corretta qualificazione giuridica dell’istituto. Gli avvocati dello Studio hanno dimostrato che il concetto di “reclutamento” — al quale si riferisce l’art. 635 del C.o.m. quale momento in cui opera il requisito dell’incensuratezza — è giuridicamente distinto dall'”immissione nel servizio permanente” di chi è già militare in servizio.
Per un VFP4 che abbia già instaurato e consolidato un rapporto di impiego con le Forze Armate, il passaggio al servizio permanente rappresenta un’evoluzione del rapporto già in essere, non la costituzione di un rapporto ex novo. Applicare retroattivamente il requisito dell’incensuratezza in questa fase significa snaturare la ratio della norma e penalizzare ingiustamente chi ha già dimostrato sul campo la propria dedizione al servizio.
L’illegittimità dell’automatismo: l’obbligo di valutazione in concreto
Il secondo pilastro della difesa ha riguardato la natura del potere esercitato dall’Amministrazione. Lo Studio Legale Parente ha sostenuto con successo che l’art. 635 C.o.m. non può operare come uno sbarramento automatico e assoluto in tutti i casi di condanna penale, indipendentemente dalla gravità e dalla natura del reato.
L’Amministrazione, al contrario, conserva — e anzi è obbligata ad esercitare — un potere discrezionale volto a valutare in concreto la rilevanza della condanna, la sua incidenza sui doveri d’ufficio e sul giuramento di fedeltà prestato, nonché il comportamento complessivo tenuto dal militare nel corso del servizio. Provvedimenti stereotipati, adottati in modo meccanicistico e privi di una motivazione analitica e individualizzata, sono dunque affetti da un vizio di legittimità insanabile.

A completamento dell’impianto difensivo, gli avvocati hanno illustrato il necessario coordinamento tra l’art. 635 e l’art. 957 del C.o.m., chiarendo che le ipotesi di esclusione automatica e assoluta sono solo quelle tassativamente previste dalla legge, ovvero quelle collegate a condanne che importano specifiche pene accessorie espressamente contemplate dall’ordinamento militare. Al di fuori di tali ipotesi tipizzate, l’Amministrazione non può esimersi dall’esercitare un giudizio discrezionale ponderato e motivato.
Accogliendo integralmente le tesi difensive articolate dagli Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, il Consiglio di Stato – Sezione Seconda ha definitivamente pronunciato:
«Accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado […]. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.»
Grazie a questa pronuncia, sono stati annullati tutti i provvedimenti impugnati: l’esclusione dall’immissione in servizio permanente, lo scioglimento negativo della riserva relativa alla rafferma biennale e il conseguente collocamento in congedo. Al militare è stato così riconosciuto il diritto a proseguire il proprio percorso professionale nelle Forze Armate, con piena valorizzazione del servizio già prestato.

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