In una recentissima sentenza il TAR Lazio ha sancito – contrariamnete a quanto sostenuto dai Ministeri interessati – che il testo dell'art. 33, l. 104/1992, novellato dalla l. 183/2010, si applica immediatamente anche al personale delle FF.AA.. A parere del Giudice, infatti, una diversa interpretazione “è logicamente inconcepibile” poichè ha ritenuto “che l'immediata applicabilità di quest'ultima disposizione, nel testo attualmente vigente, al personale delle Forze Armate sia imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, potendosi, in caso contrario, ipotizzare un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei disabili che risultano parenti del personale delle Forze Armate stesse”.