Consiglio di Stato – Sezione V- Decisione 20 novembre 2007 – 4 marzo 2008 n. 890.”La nullità dell'atto amministrativo non si riscontra solo nel caso di carenza di potere dell'amministrazione, ma anche nelle altre ipotesi previste dall'articolo 21 – septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra le quali occorre comprendere anche la mancanza degli elementi essenziali, come il venir meno dell'imputabilità dell'atto all'amministrazione per interruzione del rapporto organico, per essere stato adottato l'atto in ambiente collusivo penalmente rilevante.Questo il principio espresso dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 890/08. Precisamente il giudice di appello ha sancito che l'ipotesi della cesura del rapporto organico è da ricomprendere tra i casi di mancanza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo. In particolare, tra i casi di cesura del rapporto organico rientra, nell'avviso del Collegio, quello in cui il titolare dell'organo adotta l'atto non già in espressione di potere dell'amministrazione teleologicamente orientato all'interesse pubblico, bensì nell'ipotesi in cui la manifestazione di volontà è il frutto di una condotta penalmente rilevante del pubblico ufficiale titolare dell'organo.