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Non idoneità concorso Allievi Finanzieri per difetto requisiti psicoattitudinali

S E N T E N Z A

sul  ricorso  n. 7961/2001 proposto  da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Erennio e Giovanni Carlo Parente, con i quali è elettivamente domiciliato  presso il loro studio in Roma, Via degli Scipioni n.52;

c o n t r o

MINISTERO DELLE FINANZE (attuale Ministero dell’Economia e delle Finanze), COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e COMANDO CENTRO RECLUTAMENTO, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

del provvedimento del Comando Centro reclutamento della Guardia di Finanza in data 6/4/2001, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’arruolamento in qualità di allievo finanziere;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi espressamente compreso il bando per l’arruolamento di 200 allievi finanzieri per l’anno 2001, nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudizi di non idoneità formulati dalle Commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le proprie ordinanze nn.882 e1770, rispettivamente, del 26/9/2001 e del 27/3/2002;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la Camera di Consiglio dell’8 maggio 2002, il Cons. Francesco Giordano;

Uditi, altresì, l’avv. G.C. Parente per il ricorrente e l’avv. dello Stato Russo per l’amministrazione resistente;

Premesso, in fatto:

  • che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso, relativo all’arruolamento di 200 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2001;
  • che l’interessato, sottoposto agli accertamenti psico-attitudinali, è stato giudicato dall’apposita Sottocommissione non idoneo ed escluso dall’arruolamento con la seguente motivazione: “Visti gli esiti dei colloqui, esaminato collegialmente il contenuto del fascicolo si concorda per la non idoneità. Trattasi di aspirante che in sede di colloquio mostra una certa insicurezza ed immaturità con tendenza a bloccarsi in situazioni frustranti. Allo stato non è adattabile al ruolo di concorso. Non idoneo. ”;
  • che il ricorrente, con l’odierno gravame, ha impugnato l’atto specificato in epigrafe, deducendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili;
  • che la Sezione giudicante, con ordinanza n.882 del 26 settembre 2001, ha disposto una verificazione, in contraddittorio tra le parti, al fine di acclarare la sussistenza o meno degli elementi di non idoneità riscontrati a carico del ricorrente;
  • che l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni “Cesare Gerin” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, all’uopo incaricato dal giudice amministrativo, ha sottoposto a nuovi accertamenti medico-legali il ricorrente, rilevando che “Il soggetto possiede buone capacità di comprendere bisogni ed aspettative degli altri, buone capacità di fornire risposte adeguate ed assertive. Sono presenti tratti di socievolezza ed il soggetto conserva totalmente la sua identità nel rapporto interpersonale. Il soggetto, inoltre, appare equilibrato, maturo con sufficienti capacità di gestire adeguatamente anche eventuali situazioni di stress. Infine, l’integrazione interpersonale è buona anche per la presenza di sufficienti capacità comunicative.”;
  • che, pertanto, il Collegio medico-legale ha giudicato l’istante in possesso dei requisiti previsti dal profilo ideale del ruolo di concorso, stabilito con circolare del Comando Generale n.112153 del 30/3/1998, ritenendo, in esito al riscontro clinico-testologico, che “il soggetto non sia affatto immaturo ed insicuro ma al contrario egli è in possesso dei requisiti psicologici per aspirare ad entrare nella Guardia di Finanza.
  • che, conseguentemente, sulla base delle risultanze favorevoli della predetta prova di revisione, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione prodotta dal ricorrente, disponendo il rinvio all’odierna Camera di Consiglio per la trattazione della controversia, ai sensi dell’art. 9 della legge 21/7/2000, n. 205 (ord. n.1770/2002);

Ritenuto, infatti, che sussistono i presupposti per definire nel merito l’odierno contenzioso, essendo emersa nelle more la fondatezza delle doglianze formulate dall’istante nell’atto introduttivo del giudizio;

Considerato, dunque, che occorre procedere all’accoglimento del proposto gravame, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del censurato provvedimento;

Ravvisata, infine, equa la determinazione di compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;

Visto il comma 9° dell’art.21 L. n.1034/71, come introdotto dall’art.3, comma 1° della legge n.205/2000, in combinato disposto con i commi 4°, 5° e 6° dell’art.26 legge T.A.R., come recati dall’art.9 della nuova legge in materia di giustizia amministrativa, i quali contemplano la possibilità di definire, in forma semplificata, il giudizio nel merito, ove ne ricorrano i presupposti, in sede di decisione della domanda cautelare;

  1. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, accoglie il ricorso  meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese   compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.