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Non idoneità concorso Allievi Agenti Polizia di Stato per difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso n. 8133/1999 proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, via degli Scipioni n.52;

C O N T R O

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

del provvedimento del Ministero dell’Interno di esclusione dal reclutamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso in data 8.11.1996 in conseguenza della riconosciuta non idoneità al servizio di polizia per difetto dei requisiti attitudinali nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 giugno 2000 il Consigliere Domenico Cafini;

Uditi i difensori delle parti comparsi alla medesima udienza, come specificato nel  relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F  A  T  T  O

Con il gravame  in epigrafe parte ricorrente impugna i provvedimenti sopra menzionati, con i quali, al termine della relativa procedura selettiva, è stata giudicata non idonea per difetto dei requisiti attitudinali e, conseguentemente, esclusa dal reclutamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso in data 8.11.1996.

A sostegno del gravame sono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere con cui si evidenzia l’illegittimità, sotto vari profili, della disposta esclusione, della quale viene chiesto l’annullamento.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, resiste al ricorso concludendo per il rigetto del gravame.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della istanza di sospensione l’istanza medesima è stata accolta.

All’odierna pubblica udienza la causa viene spedita in decisione.

D I R I T T O

La questione centrale oggetto dell’attuale giudizio è stata già esaminata e risolta da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 9.12.1999 (v., fra le tante, le sentenze nn.1012/00 del 15.2.2000 e 3008/00 del 12.4.2000) con riguardo ad una serie di ricorsi analoghi  a quello in epigrafe con i quali sono stati impugnati i provvedimenti sopra menzionati, basati essenzialmente sui giudizi resi dalla apposita Commissione in sede attitudinale dopo un colloquio svolto alla sola presenza del cosiddetto perito selettore.

Come già ritenuto nelle suindicate decisioni,  anche nella presente occasione il Collegio deve evidenziare che detti giudizi, sinteticamente formulati con brevi frasi riferite alle “carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacità intellettive e nell’adattabilità”, si sostanziano in realtà in un insieme di considerazioni di contenuto assai simile, che non fanno altro che riecheggiare la formula all’uopo normativamente usata (art.4 del D.P.R. 23.12.1983 n.904), concretandosi in effetti in una sorta di motivazione di stile.

Ciò posto, deve ribadire il Collegio che, pur volendo prescindere dall’innegabile tautologia che si riscontra in siffatti giudizi, appare indubbio che tale valutazione si pone in insanabile contrasto con molti dei precedenti accertamenti sia per quanto riguarda la prova culturale che per quanto riguarda l’esame psico-fisico effettuato con la presenza di medico specialista del settore e, talvolta, anche con gli stessi tests che precedono il colloquio finale da cui scaturisce il giudizio suddetto.

Ora, tenuto conto che il suddetto colloquio, sulla base delle risultanze documentali, è stato espletato, nell’arco di pochi minuti, non collegialmente ed ha  comportato un così grave effetto nella parte ricorrente (esclusione del concorso), risolvendosi per di più in apprezzamenti pesantissimi delle sue qualità personali, appare evidente che il giudizio in questione risulta non sorretto da una idonea motivazione in stridente contrasto con il principio del buon andamento della P.A..

Un obiettivo riscontro di tuttociò lo si desume anche dai molteplici casi in cui è stato documentato l’andamento e/o l’esito particolarmente brillante o positivo del corso al quale i candidati sono stati ammessi con riserva, a seguito del provvedimento cautelare disposto dal Giudice amministrativo.

Alla luce di quanto sopra si rivela sussistente nel provvedimento di esclusione impugnato il vizio di eccesso di potere denunciato sotto i profili dedotti da parte ricorrente.

E tanto è sufficiente per poter accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati, facendo ovviamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporne, tra le parti in causa, la compensazione.

                                                  P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I  ter –

ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.