menu

Non idoneità arruolamento VFP1 per esiti operazione chirurgica

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 452 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, e con domicilio eletto presso i difensori in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

del provvedimento datato e notificato il 15.11.2011, con cui il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento in qualità di VFP1 dell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione: “esiti intervento chirurgico per rottura l.c.a. e lesione meniscale ginocchio dx”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il verbale di visita medica, non cognito, redatto dall’apposito Collegio sanitario e sotteso al giudizio di inidoneità.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 10 luglio 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;

Difese come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

 

Visto l’esito della disposta verificazione, da cui risulta che al ricorrente è stato riscontrato il “coefficiente 2Li”, compatibile con il giudizio di idoneità fisica al servizio militare come VFP1;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.