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Non idoneità arruolamento militari volontari ferma breve per patologia

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 2599/2004 R.G. proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale di questi sito in Roma, Via Emilia 81;

CONTRO

– il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ANNULLAMENTO

– previa sospensiva, del provvedimento emesso in data 15 gennaio 2004 dalla Commissione Medica per gli Accertamenti Sanitari del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, con il quale il ricorrente, a seguito di visita medica, è stato giudicato non idoneo all’arruolamento per l’anno 2004 quale volontario in ferma breve, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 – 4° serie speciale – del 16 maggio 2003, in ragione del riscontrato “blocco atrio-ventricolare di I grado (AC3)”;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 531-C/2004 con cui è stata disposta la sottoposizione del ricorrente a rinnovato accertamento sanitario e visto l’esito di tale accertamento, reso nel senso della idoneità del ricorrente quale volontario in ferma breve con attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somatofunzionale AC;

Visti gli atti tutti della causa;

Udit alla camera di consiglio del 9 giugno 2004 l’Avv. Parente Angelica, in dichiarata sostituzione, per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Bachetti Massimo per l’Amministrazione costituita, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata – Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui è stato giudicato, a seguito di visita medica, non idoneo all’arruolamento per l’anno 2004 quale volontario in ferma breve, di cui al bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 – 4° serie speciale – del 16 maggio 2003, in ragione ragione del riscontrato “blocco atrio-ventricolare di I grado (AC3)”;

Vista l’ordinanza n. 531-C/2004 di questa Sezione, con la quale è stata ordinata la rinnovazione dell’accertamento sanitario nei confronti del ricorrente al fine di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto su cui poggia l’impugnata determinazione, demandandone il relativo espletamento al medesimo organo, quantunque in diversa composizione, che ha reso il contestato giudizio;

Considerato che, in esito alla nuova visita medica collegiale disposta da questo Tribunale ed effettuata in data 12 maggio 2004, il ricorrente è stato giudicato idoneo quale volontario in ferma breve con attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somatofunzionale AC del profilo sanitario;

Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante la manifesta fondatezza del ricorso, come emergente dalle risultanze della disposta rinnovazione dell’accertamento sanitario, il che conduce all’accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento del gravato provvedimento recante il giudizio di inidoneità del ricorrente quale quale volontario in ferma breve;

Ritenuta, in ordine alle spese di giudizio, la sussistenza di giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis –

Pronunciando sul ricorso n. 2599/2004, come in epigrafe proposto – immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) – lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di inidoneità con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004.