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Non idoneità arruolamento Guardia di Finanza per patologia

SENTENZA

Ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente, in Roma, via Emilia n. 81;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

– del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha determinato, in sede di visita gerarchica di revisione, l’inidoneità fisica del ricorrente all’arruolamento in qualità di allievo finanziere, notificato in data 25.10.2012;

– di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, OMISSIS ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale è stata rilevata, in sede di visita gerarchica di revisione, l’inidoneità fisica del ricorrente all’arruolamento in qualità di allievo finanziere, essendo stata riscontrata la “ipoacusia neurosensoriale sinistra nelle medie e alte frequenze PPT 22% (punto 18 elenco allegato al D.M. 155 del 17.5.2000 e succ. mod. coefficienti)”;

Considerato che è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato con un unico complesso motivo di censura per “eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza di idonea motivazione, violazione dell’articolo 2 del D.M. n. 155 del 17.5.2000 e dell’articolo 12 del bando di concorso, violazione del punto XVIII del decreto del Comandante Generale n. 416631 del 15.12.2003”;

Considerato che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria difensiva ed allegata documentazione in data 16.3.2013, con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto;

Considerato che, con l’ordinanza n. 2917/2013 del 21.3.2013, “Considerato che il gravato verbale di non idoneità del ricorrente, nel rilevare l’ipoacusia monolaterale sinistra isolata con perdita a 50 Db A 3 KHz e a 60 Db a 4 KHz, non indica il valore della perdita uditiva sulla cui base assegnare il coefficiente previsto per l’apparato AU ai sensi del decreto del Comandante Generale n. 416631 del 15 dicembre 2003; Considerato che parte ricorrente ha fornito un principio di prova in ordine all’erroneità del gravato giudizio di inidoneità depositando certificazione medica rilasciata da struttura pubblica con la quale si attesta una lieve ipoacusia sinistra per le alte frequenze con perdita di poco inferiore a 30 db alla frequenze 3 khz e 4 khz; …”, è stato ritenuto, al fine di accertare la correttezza del gravato giudizio, che fosse necessario disporre verificazione ai sensi dell’art. 67 c.p.a., incaricando delle relative operazioni l’Ospedale Militare del Celio, il quale, previa costituzione di apposito collegio medico con specifica competenza professionale, doveva accertare la sussistenza ed il grado di ipoacusia del ricorrente, indicando il coefficiente da attribuire sulla base delle previsioni recate dal punto XVII decreto del Comandante Generale n. 416631 del 15 dicembre 2003;

Considerato che il ricorrente è stato “onerato sia della notifica della … ordinanza al resistente Ministero ed all’organo incaricato della verificazione, sia dell’anticipazione di tutte le eventuali spese occorrenti per l’adempimento dell’ordine istruttorio …”;

Considerato che, in esecuzione, è stata depositata in atti, in data 26.4.2013, la relazione medico legale redatta a seguito della effettuazione della verificazione di cui sopra, dalla quale emerge che il ricorrente è affetto da “perdita auditiva bilaterale con P.P.T. pari a 19% (diciannove percento) e quindi compresa entro il 20%” e che lo stesso è “IDONEO (AU 2)”;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle predette risultanze istruttorie, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue e che, altresì, anche le spese della verificazione, come quantificate e richieste nella richiamata nota dell’Ospedale Militare del Celio del 26.4.2013, nella misura di euro 500,00, sono a carico dell’amministrazione resistente e, nel caso in cui fossero state effettivamente anticipate da parte del ricorrente, come disposto nell’ordinanza istruttoria di cui sopra, devono essergli rimborsate da parte della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese della verificazione medico-legale disposta.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.