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n. 3570_21 – Stupefacenti. Detenzione al fine di spaccio. Assoluzione perché il fatto non sussiste

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico dott.ssa Mariella Montefusco, alla pubblica udienza del 23/11/2021, con l’intervento del P.M e con l’assistenza del Cancelliere ha pronunci mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado a carico di:

OMISSIS, nato in OMISSIS e residente in OMISSIS (ove ha eletto domicilio)

LIBERO-ASSENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall’art. 73, c. 5, DPR 309/90 perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 DPR 309/90 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 dello stesso DPR, illecitamente deteneva e vendeva sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenuta in un involucro cellophane, per un peso complessivo di gr. 3,4083 contenenti grammi 2,788 di principio attivo (THC) corrispondenti a n. 19 dosi medie singole, cadute in sequestro.

In Battipaglia, il 01/08/2019.

MOTIVAZIONE

A seguito di emissione di decreto di citazione diretta a giudizio, in data 03/12/2019, OMISSIS era tratto al cospetto del Tribunale di Salerno, prima sezione penale, in composizione monocratica per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

La prima udienza fissata per la trattazione di questo processo era rinviata a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 al 9/03/2021. In questa udienza, rilevata l’irregolarità delle notifiche, il Tribunale rinviava al 22/06/2021 ove, stante l’assenza dei testi, provvedeva a fissare una nuova udienza.

Nell’odierna udienza, dopo l’apertura del dibattimento, il Tribunale ammetteva le richieste probatorie avanzate dalle parti. Con il consenso di quest’ultime, erano acquisite la relazione tecnica d’accertamento nonché l’informativa di reato redatta dagli agenti di PG rispetto ai quali il PM decideva di rinunciare all’esame. Considerata l’assenza di ulteriori richieste probatorie, il Tribunale dichiarava chiusa la fase istruttoria e, previe conclusioni di cui al verbale, assumeva il processo in decisione.

Dagli esiti dibattimentali, i fatti possono essere ricostruiti come segue:

In data 1/08/2019, gli agenti di PG in servizio presso il Commissariato P.S. di Battipaglia, mentre percorrevano la statale 55 18, notavano un’autovettura (OMISSIS) a bordo della quale identificavano l’odierno imputato in quanto già noto ai loro uffici. Per queste ragioni, i militari operanti decidevano di intervenire e fermare l’autovettura la quale era condotta da altro soggetto successivamente identificato in OMISSIS. Entrambi gli uomini, al momento del controllo, si presentavano alquanto agitati: per tale ragione, gli agenti decidevano di procedere a perquisizione personale. L’accertamento condotto su OMISSIS, a differenza di quello di OMISSIS, sortiva esito positivo: all’interno dei suoi slip era rinvenuto un involucro trasparente che conteneva sostanza polverosa di colore bianco il quale, tra le altre cose, si era anche aperto facendo così disperdere parte della sostanza contenuta. Nonostante ciò, gli agenti riuscivano a recuperare buona parte della sostanza che comunque era trattenuta sul fondo dell’involucro. Essa, dopo essere stata sequestrata, era sottoposta agli accertamenti tecnici i quali ne attestavano la positività al test della cocaina per un peso lordo pari a 3,48 gr corrispondenti a circa nr. 19 dosi.

Dalle risultanze istruttorie qui brevemente riassunte, desumibili dai verbali di perquisizione nonché dalla informativa di reato redatta dagli agenti di PG, non emergono elementi idonei a sostenere la penale responsabilità di OMISSIS in ordine al reato a lui ascritto.

Nonostante l’imputato sia stato trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente dal quale potevano essere ricavate circa 19 dosi, non sono emersi in dibattimento, a parere dello scrivente, elementi probanti idonei a suffragare l’ipotesi dello spaccio.

Al riguardo va infatti va menzionato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di stupefacenti, l’art. 73 D.P.R. 309/90 indica dei parametri, sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad “uso non esclusivamente personale” di sostanze stupefacenti, tra loro non autonomi sicché, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità di un soggetto, è necessario dimostrare la sussistenza di ciascuno di essi.

In particolare, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dal citato articolo non consente di invertire l’onore della prova a carico dell’imputato ovvero, in altri termini, non prevede l’introduzione di una presunzione, sia pur relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad uso non esclusivamente personale dovendo piuttosto il giudice valutare, sulla base dei predetti parametri indicati all’art. 73 del citato D.P.R., se le modalità di presentazione e le altre circostanze attinenti al fatto commesso siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (così ad esempio, Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 6575).

La destinazione della droga al fine di spaccio deve essere dimostrata dunque in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento                  strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga. (Cfr. Cass. Sez. IV, Sentenza n. 36755 del 04/06/2004).

Nel caso in esame, volendo applicare i principi di diritto appena citati, è evidente che il solo dato relativo al numero di dosi ricavabili dalla sostanza non sia sufficiente per sostenere che la stessa non fosse destinata ad uso esclusivamente personale. Peraltro, non si evidenzia una condizione economica dell’imputato incompatibile che la detenzione della sostanza rinvenuta e l’assenza specifici dell’imputato.

Tanto premesso, l’imputato deve essere assolto in quanto il fatto non sussiste. Va, infine disposta la confisca e la distruzione della sostanza in sequestro.

P.Q.M.

Letto l’art. 530 c.p.p. assolve OMISSIS dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Dispone la trasmissione al Prefetto di Salerno ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Il Giudice

Dott.ssa Mariella Montefusco