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Mancata esecuzione sentenza di annullamento atti prove preselettive Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso n. 9209/2007, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia 81, presso il difensore;

contro

  • il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
  • il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;

non costituiti;

per l’ esecuzione del giudicato

della sentenza di questo T.a.r. n. 15600/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 14 febbraio 2008 il Consigliere Giancarlo Luttazi, altresì Presidente del Collegio;

Formulate le difese in Camera di consiglio, come da verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

  1. – L’attuale ricorrente, con atto notificato all’Amministrazione penitenziaria presso l’Avvocatura generale dello Stato il 19.10.2007 e depositato il 6.11.2007, ha adito questo T.a.r. per chiedere l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 15600/2006, notificata all’intimato Ministero, presso l’Avvocatura generale dello Stato, il 19.1.2007, e divenuta definitiva, così come risulta dal certificato in data 29.1.2008 rilasciato dall’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato e depositato dal ricorrente in data 31.1.2008.

La sentenza ha accolto il ricorso n. 5376/2004, proposto dall’attuale ricorrente; e, per l’effetto, ha annullato:

– gli atti attinenti alla predisposizione dei questionari utili per l’espletamento delle prove preselettive nell’ambito del concorso a 271 posti nel ruolo di ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 18 marzo 2003,

  • le prove preselettive espletate;
  • tutti i connessi atti e/o provvedimenti successivi .

In data 31.7.2007 il ricorrente ha notificato all’Amministrazione atto di diffida ad ottemperare alla sentenza.

La Segreteria di questo T.a.r. ha trasmesso la comunicazione di cui all’art. 91, r.d. n. 642/1907.

L’Amministrazione non si è costituita, ma in data 12.12.2007 ha depositato una Relazione in cui rileva che sarebbe opportuno e rispondente a principi di buona amministrazione attendere l’esito di cause d’appello, pendenti dinanzi al Consiglio di Stato e relative alla medesima tematica oggetto della sentenza in epigrafe.

Nella presente Camera di consiglio del 14 febbraio 2008 il ricorrente ha prodotto la decisione n. 6836/2007, con cui la Sezione IV del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero della giustizia avverso la sentenza di questo T.a.r. n. 2807 del 2006, la quale recava, su analoga fattispecie, pronuncia avente medesimo contenuto della qui invocata sentenza n. 15600/2006.

Nella medesima Camera di consiglio del 14 febbraio 2008 la causa è passata in decisione .

  1. – Il presente ricorso per ottemperanza va accolto, poiché, così come indicato al capo che precede, ne sussistono tutti i presupposti di rito e di merito; ivi comprese l’opportunità e la rispondenza a principi di buona amministrazione invocate nella Relazione di controparte, così come risulta dalla citata decisione del Consiglio di Stato n. 6836/2007, la quale ha confermato in sede d’appello una sentenza di questo T.a.r. avente contenuto analogo alla sentenza n. 15600/2006 di cui si chiede l’ottemperanza.

Per l’effetto va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di eseguire la citata sentenza di questo T.a.r. n. 15600/2006.

Ritiene il Collegio che – al momento, e fatte salve le successive determinazioni del T.a.r. in caso di inottemperanza alla presente decisione – gli adempimenti dell’esecuzione debbano demandarsi alla medesima Amministrazione intimata e non ad un Commissario ad acta .

Appare congruo a tal fine – in considerazione della natura dell’ottemperando giudicato – il termine di giorni centoventi dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Il Collegio, in un’ottica di compensazione degli oneri della presente lite, ritiene di non concedere al ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto ordina all’Amministrazione intimata di eseguire la sentenza n. 15600/2006 entro il termine di giorni centoventi dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, fatte salve le successive determinazioni del T.a.r. in caso di inottemperanza a questa pronuncia.

Non concede al ricorrente il rimborso delle spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.