Quando si parla di limiti di età nei concorsi per le Forze di Polizia, il pensiero corre spesso ai profili apicali o specialistici. In realtà, il problema riguarda in modo ancor più pervasivo i gradi più bassi, vice ispettori e ispettori, ovvero le figure che ogni anno alimentano la maggior parte delle procedure concorsuali del comparto sicurezza. Sono migliaia i candidati che, ogni anno, si vedono sbarrare la strada non per carenza di requisiti professionali o fisici, ma semplicemente per aver superato la soglia anagrafica fissata dal bando.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 397 del 19 gennaio 2026 ha messo in discussione questa prassi in modo radicale. Il Collegio — all’esito di un articolato percorso processuale che ha incluso anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea — ha affermato che il limite d’età deve superare un test di legittimità preciso: se non è giustificato dalle mansioni effettive del ruolo e non rispetta il principio di proporzionalità, va annullato. Un principio che, declinato sui concorsi per agenti e ispettori, assume un peso specifico straordinario.
Anche i profili gerarchicamente inferiori a quelli di Commissario – oggetto della pronuncia – presentano caratteristiche che li rendono particolarmente idonei a essere esaminati alla luce del ragionamento giuridico della sentenza n. 397/2026.
Questi ruoli, pur comportando attività operative, includono spesso mansioni amministrative, di coordinamento, di gestione documentale, di polizia giudiziaria e di public engagement che non presuppongono necessariamente il possesso di capacità fisiche eccezionali riservate ai giovani. Non solo: le prove di idoneità fisica già previste dai bandi costituiscono uno strumento specifico per accertare il possesso dei requisiti di forma fisica necessari, indipendentemente dall’età anagrafica del candidato.
In questo quadro, il limite di età massimo appare difficilmente giustificabile se il bando già prevede prove fisiche selettive. La soglia anagrafica diventa così una presunzione non verificata di incapacità, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE non è più disposta a tollerare senza adeguata giustificazione.
Questo ragionamento è stato recepito nella sentenza n. 397/2026, la quale ha imposto una valutazione concreta delle funzioni svolte, mettendo da parte le giustificazioni generiche basate sull’efficienza operativa in astratto. Il risultato: gli atti del concorso sono stati annullati e i candidati esclusi per limiti anagrafici hanno ottenuto tutela.
Prima di agire, è tuttavia essenziale una valutazione tecnica approfondita, posto che fino ad oggi la giurisprudenza ha mostrato una scarsa adesione alle pronunce Comunitarie: il limite di età era davvero sproporzionato rispetto alle mansioni del ruolo? Il bando prevedeva già prove fisiche? Vi sono precedenti giurisprudenziali applicabili? Queste domande determinano l’effettiva prospettiva del ricorso.
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La sentenza del Consiglio di Stato n. 397/2026 ha aperto uno spiraglio importante. Spetta a ogni candidato escluso valutare, con l’assistenza di professionisti qualificati, se quel varco possa essere percorso anche nel proprio caso.
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