SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
dell’atto di inquadramento nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito Italiano e per la rideterminazione anzianità assoluta e decorrenza assegni dalla esclusone dal corso per allievi Marescialli pari a quella dei vincitori del concorso per l’arruolamento di n. 178 sottotenenti in s.p.e. “armi varie” dell’Esercito Italiano – risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente veniva escluso dal corso allievi marescialli dell’Esercito italiano perché, pur in licenza di convalescenza, giusto certificato medico datato 17 novembre 2006, si recava, in data 21 novembre 2006 presso la CNSR di Foligno per sostenere l’esame orale per l’arruolamento in qualità di ufficiale nel ruolo speciale dell’Esercito italiano.
Al termine della prova il predetto si recava presso il nosocomio di quella città ove allo stesso veniva riscontrata una lombalgia recidivante.
I superiori del ricorrente, oltre ad attivare il procedimento disciplinare per le rilevate discrepanze nella data del certificato medico prodotto, trasmettevano gli atti alla Procura della Repubblica militare.
Il procedimento disciplinare si definiva con la irrogazione, al ricorrente, della sanzione di sette giorni di consegna di rigore.
L’indicata sanzione comportava, conseguentemente, la espulsione dal corso per allievi Marescialli, nonché alla esclusione dai concorsi per ufficiale, in cui il ricorrente era risultato vincitore.
Avverso tale determinazioni il ricorrente reagiva con ricorso giurisdizionale.
Nelle more della decisione il giudice penale militare disponeva l’archiviazione dell’attivato procedimento penale.
In conseguenza dell’archiviazione la parte ricorrente avanzava istanza di riesame della sanzione che veniva accolta in parte e, pertanto, impugnata con separato ricorso.
La chiesta misura cautelare non veniva concessa dal Tar adito.
Il Consiglio di Stato con ordinanza n.1020/2008, in riforma della ordinanza del Tar Lazio, ha accolto l’appello cautelare, per cui, l’amministrazione ha avviato il ricorrente al previsto corso applicativo.
Successivamente il Tar, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
Con il ricorso oggetto del presente scrutinio, il ricorrente lamenta il pregiudizio subito in termini economici e di anzianità nel grado di ufficiale proprio con riferimento agli illegittimi provvedimenti assunti nei suoi confronti.
In particolare il ricorrente ha chiesto la corresponsione degli emolumenti arretrati con decorrenza dalla sua esclusione dal corso per allievi Marescialli sino all’effettivo reintegro, nonché la ricostruzione dell’anzianità di grado.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
L’annullamento dell’originario provvedimento espulsivo e della presupposta sanzione disciplinare, comporta la illegittimità delle determinazioni al riguardo assunte, travolgendole con effetto ex tunc.
Ne consegue che al ricorrente deve essere riconosciuta una totale restitutio in integrum della pregiudicata situazione soggettiva.
In particolare al predetto spettano gli emolumenti non corrisposti dal 7 dicembre 2006, sino al gennaio 2009.
In tal caso la p.a. dovrà accertare e quantificare gli emolumenti afferenti alla frequenza della scuola per allievi Marescialli sino al passaggio al corso applicativo e, quindi, l’importo dello stipendio ad esso afferente sino al gennaio 2009, cui il ricorrente aveva diritto quale vincitore di concorso.
Su tale somma dovranno, inoltre, essere corrisposti gli interessi legali sino al soddisfo.
La stessa p.a. dovrà poi accertare, anche attraverso autocertificazione rilasciata dal ricorrente, se, nel periodo sopra indicato, lo stesso ha ricevuto somme di denaro conseguenti a stipendi per attività lavorativa svolta nell’indicato periodo e, in caso favorevole, tale importo dovrà essere sottratto a quello individuato secondo i criteri sopra menzionati.
Lo stesso dicasi per l’anzianità di grado, che dovrà essere computata, secondo la posizione in graduatoria assegnata al predetto, con decorrenza pari a quella attribuita ai pari corso del ricorrente.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.