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IL DECORSO DI UN SEMESTRE E' PIU' CHE SUFFICIENTE PER INTEGRARE L'IDONEITA' LESIVA DELLA CONDOTTA MOBBIZZANTE

Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 11 marzo – 9 settembre 2008, n. 22858.Con la sentenza indicata la Cassazione da un lato ha fugato dei dubbi in materia, dall'altro ha chiarito delle risposte che la giurisprudenza aveva in precedenza delineato, relativamente alla configurazione del mobbing.La Corte, in particolare,ha statuito che:1. la responsabilità datoriale per mobbing deriva dalle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. e (ove il comportamento sia riferibile ad altri dipendenti aziendali)all'art. 2049 c.c.;2. mentre la condotta riconducibile all'art. 2087 può avere carattere istantaneo (oltre che coploso) il mobbing si protrae nel tempo. Tuttavia un periodo di sei mesi è più che sufficiente per integrare l'idoneità lesiva della condotta;3. i connotati delle condotte sottoposte all'esame del giudice devono necessariamente essere valutati nel contesto della complessità e della strutturale unitarietà della condotta persecutoria e in questa valutazione assume rilievo anche la soggettiva angolazione del comportamento, come costruito e destinato ad essere percepito dal lavoratore;4. il mobbing si estrinseca in atti che di per sè possono anche essere intrinsecamente legittimi e consiste in una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore(sorretta cioè dalla volontà di persecuzione e di emarginazione del lavoratore).