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I concorrenti in un pubblico concorso non hanno un interesse qualificato a che non si acceda ai propri eleborati e non devono ritenersi controinteressati.

Queste le motivazioni dell'innovativa e recente sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione III^ – n. 6450/2008 – sottese all'accoglimento del ricorso:”….a) il ricorrente avendo partecipato alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità dellaprocedura che, come tale, concretizza quell’ “interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” chel’art.2 del DPR n.352/1992, in puntuale applicazione dell’art.22della L. n.241/1990, richiede quale presupposto necessario per ilriconoscimento del diritto di accesso (ex plurimis CS, sez VI, n.6246/2000);b) tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell'istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l'intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se delcaso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni.c) nessuna rilevanza, poi, assume la previa comunicazione dellasuddetta istanza agli altri candidati la cui produzione documentale èoggetto della stessa, al fine di consentire a questi ultimi di opporsimotivatamente al suo accoglimento. Al riguardo il consolidatoorientamento giurisprudenziale (CS, sez.VI, n.260/1997; TarCampania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001)ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodottidai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaboraticostituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa inradice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che iconcorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentementeacconsentito a misurarsi in una competizione di cui lacomparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti,quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sferapersonale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste dicontrointeressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, inconcreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenticui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativopregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto,opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.Deve essere, pertanto, ordinato all'intimato Ministero di esibire econsentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti conl'istanza di accesso sopra menzionata…”