SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2020, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 404/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 404/2015 emessa dal Tribunale di Napoli, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento monitorio di € 612,00 di cui € 103,00 per esborsi, € 509,00 per compensi, oltre il rimborso spese generali 15% , Iva e c.p.a., nonché al pagamento delle spese del giudizio di opposizione liquidate in complessivi € 1.650,00 di cui € 30,00 ed e 1.620,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa; in favore dell’odierno ricorrente dichiaratosi antistatario in sede civile.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un Commissario ad acta, che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione intimata, oltre al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione e al risarcimento del danno.
2 – L’Amministrazione intimata non si è costituita.
3 – Alla camera di consiglio del 15/12/2021 il ricorso è transitato in decisione.
4 – Preliminarmente occorre precisare, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (per tutte: Cons. Stato 1210/10 n. 7441).
4.1 – Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo la sentenza in questione divenuta definitiva in seguito alla mancata proposizione di impugnazione, come da certificato in atti della competente cancelleria del Tribunale di Napoli.
4.2 – Risulta, inoltre, espletato l’adempimento cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti di danaro: in data 6/8/15 è stato notificato presso la sede della Asl il titolo esecutivo de quo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);
4.3 – La domanda attorea va quindi accolta e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente della somma ivi quantificata, ove non sia stata, nelle more, erogata o percepita, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4.3.1 – In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. Il compenso del Commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
4.3.2 – Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania Napoli, n. 12998/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
4.4 – Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo.
4.5 – Va, viceversa, respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo in quanto del tutto sfornita di prova.
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– dichiara l’obbligo Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di dare esecuzione al titolo azionato in favore di parte ricorrente nei modi e nei termini di cui in motivazione, con il pagamento alla parte ricorrente di quanto dovuto, anche eventualmente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e);
– per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo;
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.