SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per superamento limite di eta’.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2013 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 4412/2000) il sig. Luciano Iandraccolo ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento ministeriale, in data 31 gennaio 2000, con il quale gli è stata comunicata visione dalla graduatoria relativa al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, per superamento dei limiti di età, in applicazione di quanto prescritto ai sensi dell’articolo 2, decreto interministeriale del 30 dicembre 1996.
Espone di aver partecipato alla procedura selettiva per inquadramento nel Corpo della Polizia penitenziaria di 1400 unità di personale avente qualifica di agente ed assistente, dei quali il 50% riservati agli ausiliari in congedo dell’Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, congedati senza demerito, in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, tra cui un’età non superiore ad anni 28, a condizione di aver presentato domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 5 luglio 1995, n. 269, dispositivo dell’aumento dell’organico del Corpo di Polizia penitenziaria.
Riferisce, in qualità di sergente della marina militare in congedo, senza demerito, dopo aver prestato servizio per quattro anni dal 1947 al 91, di aver presentato all’amministrazione intimata domande di arruolamento come agente di polizia penitenziaria e di essere stato destinatario del provvedimento di esclusione, oggetto della presente controversia, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, lettera c) , del citato decreto interministeriale per superamento dei limiti di età.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione della legge n. 25 del 1989; violazione dell’articolo 2, comma 1, n. 2, lettera d) del d.p.r. 487 del 1994, secondo cui per la partecipazione ai pubblici concorsi limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva volontaria.
b) Violazione degli articoli 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione.
Deduce, che in applicazione dell’articolo 22 della legge 958 del 1986, che ha introdotto una deroga ai limiti massimi di età previsti per l’accesso al pubblico impiego, mediante aumento dei limiti medesimi di un periodo pari all’effettivo servizio prestato comunque non superiore a tre anni in caso di servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, doveva essere disposta l’elevazione del limite di età pari al tempo trascorso in servizio alle armi dal 24 aprile 1987 al 28 febbraio 1991.
c) Violazione ed errata applicazione dell’articolo 3 della legge 107 del 1997, dovendosi ritenere ormai automaticamente soppresso il limite massimo di età di cui all’articolo 2, comma 1 del d.p.r. 487 del 1994.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che, preliminarmente, eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendone, nel merito, il rigetto.
Giova rilevare, al fine del decidere, che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura selettiva per l’assunzione degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria in qualità di sergente della marina militare in congedo, senza demerito, dopo aver prestato servizio per quattro anni dal 24.4.1987 al 28.2.1991, ed è stato escluso per superamento del limite d’età previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 1996.
Occorre, altresì, rilevare che alla data dell’indizione del concorso egli aveva già valicato il limite consentito.
L’eccezione d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, non è suscettibile di positiva definizione, atteso che il ricorrente ha interesse alla pronuncia di merito al fine di consolidare gli effetti prodottisi interinalmente per effetto dell’ordinanza cautelare, in esecuzione della quale è stato ammesso al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Sono, parimenti prive di pregio, le deduzioni dell’Avvocatura dello Stato in ordine all’inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente impugnato l’esclusione fin dalla fase in cui essa è stata pronunciata dalla Commissione concorsuale istituita presso il Ministero della difesa.
Il Tribunale ha, infatti, già affermato in analoghe fattispecie che il giudizio della Commissione ha natura endoprocedimentale, sicché non si ha l’onere di impugnarlo.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Osserva, a tale riguardo, il Collegio che la disposizione di cui l’Amministrazione intimata ha ritenuto di dover fare applicazione, riguardo al predetto limite d’età, contenuta nel D.M. 12 novembre 1996 è già stata annullata, in via definitiva, con sentenza del 23 febbraio 2000, nella parte contestata nell’attuale controversia; avendo tale annullamento efficacia erga omnes, esso produce effetti nel presente contenzioso, rendendo illegittimo l’atto di esclusione che su di esso si basava, anche in ragione di specifici precedenti in materia (TAR Lazio – Roma n. 10715/2012; n. 4812/2011; n. 8225/2002).
L’atto di esclusione dal concorso va perciò annullato.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati ,fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.