menu

Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

 

s e n t e n z a

sul ricorso n. reg. gen. 9272-2000, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, presso lo studio dei quali, in Roma, Via degli Scipioni n.52, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;

per l’annullamento,

previa sospensione

  • del provvedimento prot. n. 1140/1400/FF.AA. del 3.5.2000, notificato il 5.5.2000, con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Personale ha comunicato al ricorrente la esclusione dalla graduatoria ivi indicata, per superati limiti di età;
  • di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso; e, segnatamente, del Decreto interministeriale del 12.11.1996 (pubblicato in GURI, Serie Speciale, n.96 del 3.12.1996) regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Visti gli atti depositati dal ricorrente;

visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione resistente;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;

udito, alla pubblica udienza del 27.2.2002, l’Avv. A. Parente per il ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

f a t t o

Con ricorso notificato il 22.5.2000 e depositato il 15.6.2000, il ricorrente impugna i provvedimenti  indicati in epigrafe, con cui l’Amministrazione lo ha escluso dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria (“per superati limiti di età”), esponendo quanto segue.

Con D.L. 5.7.1995 n.269 (reiterato con successivi sette decreti, ed in ultimo con D.L. 13.11.1996 n.479, convertito in L.15.11.1996 n.579), l’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria è stato aumentato di mille e quattrocento posti.

La predetta normativa ha stabilito che il 50% dei posti in aumento nella dotazione organica va coperto mediante procedura concorsuale riservata per l’arruolamento di “Ausiliari in congedo” dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia che:

  • avanzino, all’uopo, apposita istanza entro il termine perentorio stabilito dal bando;
  • si siano congedati senza demerito;
  • e siano in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Tra i vari requisiti di assunzione nel predetto Corpo, vi è quello di avere una età non superiore ai ventotto anni.

Ritenendo di essere in possesso di tutti i prescritti requisiti, il ricorrente – in qualità di Sergente dell’E.I., congedatosi senza demerito dopo aver prestato servizio per tre anni –  inoltrava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l’arruolamento.

Ma con il provvedimento impugnato veniva inaspettatamente escluso dalla graduatoria per aver superato il limite di età.

Nel chiederne l’annullamento lamenta:

  • violazione della L. 27.1.1989 n.25 e del comb. disp. dell’art.2, co I, n.2 lett.”d”, del D.P.R. 9.5.1994 n.487, dell’art.2 lett.”d” del D.P.R. 30.10.1996 n.693 e dell’art.22 della L.24.12.1986 n.958, deducendo di aver titolo all’arruolamento in quanto il limite massimo di età richiesto per la partecipazione ai pubblici concorsi va elevato, per chi abbia volto servizio militare volontario (o in qualità di volontario di leva), di un periodo pari (purchè non superiore a tre anni) al servizio effettivamente prestato;
  • violazione, per omessa applicazione, dell’art.1 della L. 27.1.1989 n.25 e degli artt.3, 51 co I, e 97 della Costituzione, deducendo che l’età massima di partecipazione ai pubblici concorsi è stata ormai elevata e fissata, con norma di carattere generale, in quarant’anni; e che pertanto il limite di ventotto anni appare “assolutamente irragionevole ed ingiustificato” in relazione ai principii sanciti dalle norme costituzionali sopra indicate;
  • violazione ed errata applicazione dell’art.3, co VI, della L. 15.5.1997 n.127, deducendo che tale norma ha eliminato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici abrogando (fino alla emanazione di regolamenti di settore) ogni precedente norma speciale.

Ritualmente costituitasi, con memoria depositata in termini l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con svariate memorie la Difesa del ricorrente ha insistito nelle richieste e deduzioni di cui al ricorso introduttivo.

Con ordinanza n.5336/2000 l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti è stata accolta.

All’udienza del 27.2.2002, uditi i Procuratori delle parti, i quali hanno ulteriormente insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.

d i r i t t o

  1. Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione della L. 27.1.1989 n.25 e del comb. disp. dell’art.2, co I, n.2 lett.”d”, del D.P.R. 9.5.1994 n.487, dell’art.2 lett.”d” del D.P.R. 30.10.1996 n.693 e dell’art.22 della L.24.12.1986 n.958, deducendo di aver titolo all’arruolamento in quanto il limite massimo di età richiesto per la partecipazione ai pubblici concorsi va elevato, per chi abbia volto servizio militare volontario (o in qualità di volontario di leva), di un periodo pari (purchè non superiore a tre anni) al servizio effettivamente prestato.

La doglianza  merita accoglimento.

In precedenti analoghi (Cfr., per tutti, TAR Lazio, I^ , 14.9.2000 n.7096) è stato già affermato:

  • che ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.487 del 1994 e dell’art.2, lett. “d”, del D.P.R. 30.10.1996 n.693, chi abbia volto servizio militare volontario (o in qualità di volontario di leva) ha titolo al “beneficio” di aver “elevato” il limite massimo di età richiesto per la partecipazione ai pubblici concorsi, di un periodo pari a quello trascorso in servizio (fino ad un “tetto massimo” di tre anni);
  • che tale normativa ha carattere generale e va applicata a qualsiasi tipo di concorso;
  • e che la disposizione speciale di cui all’art.5 del D.Lvo 30.10.1992 n.443 (in tema di età per l’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria) non è incompatibile con la sopracitata normativa (artt.2 D.P.R. n.467/94 e 2 D.P.R. n.693/1996), posto che mentre la prima fissa il limite ordinario di età per l’arruolamento, quest’ultima ha (successivamente) introdotto una regola derogatoria generale.

Il superiore orientamento è stato in ultimo condiviso nel parere n.433 del 15.3.1999, espresso (ai fini della decisione del ricorso straordinario n.371/98) dall’Adunanza della Commissione Speciale del Pubblico Impiego costituita presso il Consiglio di Stato, ove viene affermato – e trattasi, all’evidenza, di principio identico in fattispecie analoga – che il limite massimo di età per la partecipazione a concorsi per l’arruolamento di ufficiali va elevato in misura corrispondente al periodo di servizio militare già svolto.

Dal che discende che anche nella fattispecie in esame l’Amministrazione avrebbe dovuto elevare il limite di età del ricorrente di un periodo pari al servizio militare volontario dallo stesso prestato.

  1. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

Va inoltre dichiarato che il ricorrente ha titolo all’elevazione del limite massimo di età per la partecipazione al concorso per cui è causa, in misura corrispondente al periodo di servizio militare volontario già svolto (e fino ad un massimo di tre anni).

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.

  1. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla – per gli effetti indicati in motivazione- il provvedimento di esclusione impugnato.  Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.