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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9038 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento ministeriale datato 30.3.2000, notificato il 31.3.2000, di esclusione del ricorrente dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria per aver superato il limite di eta’, nonché degli ulteriori provvedimenti indicati nell’atto introduttivo del giudizio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2013, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto ( 9038/2000) OMISSIS, ha adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento del provvedimento ministeriale in epigrafe indicato, che ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria per l’assunzione nei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di 1400 agenti ed assistenti, per superamento del limite di età di anni 28.

Espone di aver presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura selettiva, in qualità di carabiniere ausiliario in congedo, senza demerito, dopo aver prestato servizio per un anno dal 2/11/1987 al 1/11/1988.

Riferisce che l’Amministrazione ministeriale ha disposto la sua esclusione ed il conseguente non inserimento nella graduatoria finale di merito in applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 12/11/1996, articolo 1, comma 2, lettera c)per superamento del limite di età anzidetto.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione della legge n. 25 del 1989; violazione dell’articolo 2, comma 1, n. 2, lett. d) del d.p.r. n. 487 del 1994, atteso che quest’ultima disposizione stabilisce che per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva volontaria.

b) violazione degli articoli 3, 51, e 97 della costituzione atteso che l’applicazione della disposizione di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1996, articolo 1, comma 2, lett. c), secondo quanto disposto dall’amministrazione contrasterebbe con l’applicazione di norme di portata generale in materia di assunzione nel pubblico impiego e di elevazione dei limiti di età.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del presente ricorso chiedendone, nel merito , il rigetto.

Giova rilevare, al fine del decidere, che il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura selettiva per l’assunzione degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, in qualità di carabiniere ausiliario in congedo, senza demerito, dopo aver prestato servizio per un anno dal 2/11/1987 al 1/11/1988, è stato escluso per superamento del limite d’età previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 1996.

Occorre, altresì, rilevare che alla data dell’indizione del concorso egli aveva già valicato il limite consentito.

L’eccezione d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, non è suscettibile di positiva definizione, atteso che il ricorrente ha interesse alla pronuncia di merito al fine di consolidare gli effetti prodottisi interinalmente per effetto dell’ordinanza cautelare, in esecuzione della quale è stato ammesso al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Sono, parimenti prive di pregio, le deduzioni dell’Avvocatura dello Stato in ordine all’inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente impugnato l’esclusione fin dalla fase in cui essa è stata pronunciata dalla Commissione concorsuale istituita presso il Ministero della difesa.

Il Tribunale ha, infatti, già affermato in analoghe fattispecie che il giudizio della Commissione ha natura endoprocedimentale, sicché non si ha l’onere di impugnarlo.

Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Osserva, a tale riguardo, il Collegio che la disposizione di cui l’Amministrazione intimata ha ritenuto di dover fare applicazione, riguardo al predetto limite d’età, contenuta nel D.M. 12 novembre 1996 è già stata annullato in via definitiva con sentenza del 23 febbraio 2000, nella parte contestata nell’attuale controversia; avendo tale annullamento efficacia erga omnes, esso produce effetti nel presente contenzioso, rendendo illegittimo l’atto di esclusione che su di esso si basava, anche in ragione di specifici precedenti in materia (TAR Lazio – Roma n. 10715/2012; n. 4812/2011; n. 8225/2002).

L’atto di esclusione dal concorso va perciò annullato.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati ,fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della fattispecie controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.