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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Erennio Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento in data 15.12.1999 di esclusione dalla graduatoria per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria per superato limite di età; del D.I. in data 12.11.1996.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Viene all’esame del Tribunale il ricorso proposto avverso il Ministero della Giustizia da un aspirante agente di polizia penitenziaria, avverso l’atto con cui quest’ultimo è stato escluso dal concorso per l’assunzione nel corpo.

In particolare, il ricorrente ha esposto di avere partecipato al concorso per titoli bandito ai sensi del d.l. n. 479 del 1996, per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria e di essere stato escluso dalla procedura concorsuale, in applicazione del D.M. 12 novembre 1996, con cui si è fissata in 28 anni l’età massima di partecipazione, avendo,alla data dell’indizione del concorso, già valicato il limite consentito.

Il ricorso chiede l’annullamento sia del D.M. appena citato, in parte qua, sia dell’atto di esclusione, deducendo violazione di legge: nella specie, l’amministrazione avrebbe disatteso l’art. 2, comma 1, n. 2 lett. d) del d.P.R. n. 487 del 1994, a mente del quale il limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi è elevato, entro i tre anni, per un periodo pari al servizio militare volontario di leva assolto dal candidato.

Tale censura appare fondata in diritto, giacché il D.M. 12 novembre 1996 è già stato annullato in via definitiva con sentenza del 23 febbraio 2000, nella parte contestata nell’attuale controversia: avendo tale annullamento efficacia erga omnes, esso produce effetti nel presente contenzioso, rendendo illegittimo l’atto di esclusione che su di esso si basava.

In ragione del già intervenuto annullamento in via definitiva del d.m. 12 novembre 1996, il Tribunale è tenuto ad annullare, in questa sede, il solo atto applicativo di esclusione dal concorso, con assorbimento delle ulteriori censure.

In riferimento a quest’ultimo, sono infatti da disattendere le pur articolate e motivate deduzioni dell’Avvocatura dello Stato in ordine all’inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente impugnato l’esclusione fin dalla fase in cui essa è stata pronunciata dalla Commissione concorsuale istituita presso il Ministero della difesa.

Il Tribunale ha, infatti, già affermato in analoghe fattispecie che il giudizio della Commissione ha natura endoprocedimentale, sicché non si ha l’onere di impugnarlo, né di radicare il giudizio anche nei confronti del Ministero della difesa.

Ciò detto, va osservato che il ricorrente, per effetto di pronuncia interinale di questo Tribunale, è stato riammesso al concorso, e, dopo avere superato le prove mediche e frequentato il corso di formazione, è stato immesso in servizio.

Ciò non toglie che persista a tutt’oggi un interesse alla decisione, al fine di rendere definitiva la pronuncia cautelare: il ricorrente, nel caso di specie, è stato infatti ammesso in servizio non per acquiescenza della p.a., ma in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale.

L’atto di esclusione dal concorso va perciò annullato.

In ragione del carattere di novità che la questione di diritto posta dal ricorso rivestiva ancora, quando esso fu proposto, le spese restano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.