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Esclusione concorso Vigili del Fuoco per patologia

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Claudio Alfredo Fallico, Gennaro Evangelista, non costituiti;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 22 DEL 22.2.2011, recante esclusione dal concorso per il conferimento di n. 814 posti nella qualifica di Vigile del fuoco; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 luglio 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

 

Visto l’esito della disposta verificazione, da cui risulta che al ricorrente è stata riscontrata acutezza visiva naturale compatibile con l’idoneità;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio da parte vittoriosa possano liquidarsi in € 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore; e che a tal fine la presente sentenza vada comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 luglio 2011.28