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Esclusione concorso VFP4 Esercito per lesione traumatica imputata al servizio

SENTENZA

sul ricorso numero-OMISSIS-
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento datato e notificato il 2.11.17 di esclusione dal concorso per l’arruolamento in qualità di VFP4 dell’E.I., nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi, ove occorra, il bando di concorso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

Annullamento della graduatoria conclusiva per l’arruolamento VFP4 E.I. approvata il 18.5.18; della determinazione del 4.7.18 con cui è stata data esecuzione all’ord.za TAR Lazio n. 2747/2018; di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ivi inclusi il bando di concorso e la graduatoria dei concorrenti ammessi alle selezioni psicoattitudinali approvata il 21.12.2017

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano in qualità di VFP1, riportava, durante l’addestramento, una lesione traumatica che veniva imputata al servizio.

Il D.M.M.L di Padova riconosceva il militare “non idoneo permanentemente in modo parziale al S.M.I. ai sensi della legge 738/1981”.

Successivamente il predetto partecipava al concorso per il transito nel ruolo dei VFP4.

Lo stesso, in sede di concorso, veniva escluso perché non ammesso alla prevista prova fisica.

Avverso tale negativa determinazione il predetto ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.

Con ordinanza cautelare n. 2747 del 9 maggio 2020, il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare ai fini del riesame del provvedimento negativo.

L’amministrazione ha riesaminato il provvedimento, già sospeso dal giudice amministrativo, confermando, però, l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

La parte, con motivi aggiunti, ha contestato anche tale ultimo provvedimento.

Con successiva ordinanza collegiale n. 1036/2020 del 27 gennaio 2020 il Collegio ha disposto la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, che la parte ha assolto nel termine assegnato.

Alla successiva udienza del giorno 23 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

La questione oggetto del presente scrutinio riguarda la previsione del bando (articolo 10, comma 10), opportunamente impugnata dal ricorrente, con cui sono stati esclusi dal concorso, per non essere ammessi alle previste prove di efficienza fisica, tutti quei militari giudicati, come il ricorrente, non idonei permanentemente in modo parziale al S.M.I. per riconosciuta infermità dipendente da causa di servizio.

La riportata previsione del bando è, all’evidenza, illegittima e, pertanto, deve essere cassata.

Infatti, l’infermità fisica contratta dai militari e riconosciuta come dipendente dal servizio, non può costituire, in alcun modo, un pregiudizio tale da impedire ai militari ( o a quelli congedati) di poter partecipare ai successivi concorsi indetti dalla p.a., se non violando i principi essenziali e fondamentali della Carta.

Infatti, la p.a. può discrezionalmente escludere i candidati in argomento solo con riferimento a motivate e puntuali esigenze di impiego espresse nel bando, dovendo, di contro, ammettere alla prova concorsuale e se utilmente collocati in graduatoria, utilizzare l’indicato personale parzialmente infermo per servizio secondo le rispettive capacità fisiche.

La p.a. ha, poi, recepito l’indicato principio tanto che nel successivo bando di concorso tale previsione risulta, non solo espunta dall’articolato della lex specialis, ma ha, addirittura, previsto per tale categoria di militari ( o di congedati) l’esonero dal sostenere le prove di efficienza fisica.

Conseguentemente il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n.55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.