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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del bando di concorso per titoli ed esami per 754 allievi agenti di Polizia Penitenziaria di cui 340 riservati al VFP delle FF.AA. – ruolo maschile (G.U. 4^ s.s. n. 18 del 5.3.2019);

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

del decreto del 19.9.2019 di esclusione dal concorso pubblico a 452 posti di allievo agente della Polizia Penitenziaria per il superamento del 28° anno di età ( quota riservata ai VFP1);

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che, con il ricorso introduttivo, notificato al Ministero della giustizia il 3 maggio 2019, il ricorrente chiede l’annullamento del bando del Ministero della giustizia dell’11 febbraio 2019 relativo al concorso per titoli ed esami per 754 allievi agenti di polizia penitenziaria, pubblicato il 5 marzo 2019, con 354 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, censurando la partecipazione riservata ai candidati che non abbiano superato gli anni 28, già compiuti dal ricorrente che ha, peraltro, prestato servizio militare nei ruoli dei volontari in ferma prefissata annuale dell’Esercito italiano fino al 27.11.2018, dopo due rafferme annuali;

Che, con ricorso per motivi aggiunti, notificato al Ministero della giustizia il 9 ottobre 2019, l’interessato impugna il decreto ministeriale di esclusione dal concorso, adottato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il 19 settembre 2019 e notificato in pari data;

Ritenuto di poter definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, adottata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, per la manifesta fondatezza del gravame;

Ritenuto illegittimo il bando di concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui impedisce che i candidati beneficino dell’aumento del limite di età in relazione al servizio militare prestato, anche nella posizione di volontario in ferma prefissata; per un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16/05/2019, n. 3157; T.a.r. Lazio, Sez. I Quater, n. 1352 del 4 febbraio 2019; T.a.r. Lazio, Sez. I Quater, n. 12644 del 5 novembre 2019) l’art. 2049 del D.lgs. n. 66 del 2010 e, già in precedenza, l’art. 2, n. 2), lettera d) del D.P.R. n. 487 del 1994 in quanto dotato di copertura legislativa dell’art. 22 della L. n. 958 del 1986, prevale sull’art. 3 del D.M. 1 febbraio 2000, n. 50, che esclude, per i concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria, elevazioni nei limiti massimi di età, con conseguente disapplicazione di quest’ultima norma regolamentare; ne deriva che il bando di concorso deve essere annullato “in parte qua”;

Ritenuto, di conseguenza, viziato da illegittimità derivata il provvedimento di esclusione impugnato con motivi aggiunti, atteso che il ricorrente, pure trovandosi nella condizione prevista per l’innalzamento del requisito concorsuale dell’età, è stato illegittimamente espulso dalla partecipazione al concorso,

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, ponendo a carico dell’Amministrazione resistente le spese processuali sostenute dal ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, integrato con motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il bando di concorso, nella parte specificata in motivazione e annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.