SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7902 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza;
per l’annullamento
– del provvedimento del 29.7.2011, notificato in pari data, di esclusione dal concorso per l’ammissione di 400 Allievi marescialli all’83° corso presso la Scuola Ispettori E Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’A.A. 2011/2012, per “condomalacia ginocchio dx”;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della nota in data 29 luglio 2011 con cui la odierna ricorrente è stata giudicata non idonea (poiché ritenuta affetta da “condronalacia ginocchio dx”) ed esclusa quindi dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’83° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2011 – 2012.
A seguito di ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 8276 del 2011, la ricorrente è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale, in esito alla quale la ricorrente, con specifico riferimento alla patologia innanzi richiamata, è stata giudicata idonea declassata L.I. 2.
Il ricorso merita dunque accoglimento dovendosi condividere la censura con cui parte ricorrente deduce il travisamento dei fatti, per come acclarato dalla circostanza per cui la visita medico collegiale in data 12 dicembre 2011 ha accertato la idoneità della ricorrente, con conseguente annullamento della nota avversata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato giudizio di non idoneità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.