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Esclusione arruolamento Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età, risarcimento danni e restitutio in integrum – 3

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8470 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Erennio Parente, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero Giustizia Dipartimento – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2000, proposto da:
OMISSIS, come sopra rappresentato e difeso;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 8750 del 2001, proposto da:
OMISSIS, come sopra rappresentato e difeso;

contro

Ministero Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

quanto al ricorso n. 8470 del 2001:

per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento danni per esclusione dall’arruolamento nel corpo di Polizia Penitenziaria.

quanto al ricorso n. 1366 del 2000:

per l’annullamento

del provvedimento del Ministeri della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – ufficio Centrale del Personale – Div. III – Sez. C – prot. n. 19 del 15 dicembre 1999e notificato al ricorrente in data 17 dicembre 1999, con cui era comunicata l’esclusione dello stesso dalla graduatoria per superamento del limite di età;

di tutti gli atti a tale determinazione connessi, coordinati e conseguenti e segnatamente del d.i. del 12 novembre 1996, regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

quanto al ricorso n. 8750 del 2001:

per l’annullamento

dell’atto di inquadramento nel corpo di polizia penitenziaria, in particolare nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 12.5.2001;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso n. 1366 del 2000, regolarmente notificato in data 10.1.2000, l’istante, premesso di essere un Sergente della Marina militare in congedo, avendo prestato servizio senza demerito per oltre trentasette mesi (dal 30.1.2989 al 15.3.1993), esponeva di aver presentato domanda di arruolamento come Agente di polizia penitenziaria al Ministero della giustizia – D.A.P. – Ufficio Centrale del Personale – Divisione III – Sec. C, ai sensi del d.l. 13.9.1996 n. 479.

Con il provvedimento censurato, il menzionato Ministero escludeva il ricorrente dalla graduatoria per aver superato il limite di età ai sensi del d.i. 12.11.1996.

Pertanto, l’istante proponeva ricorso per chiedere l’annullamento del provvedimento di esclusione, nonché degli atti comunque connessi ed, in particolare, del citato d.i. del 1996.

A riguardo, il ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione della l. 27.1.1989 n. 25;

2 – violazione dell’art. 2, comma 1, n. 2, lett. d, d.P.R. n. 487 del 1994;

3 – violazione degli artt. 3, 51 comma 1° e 97 Cost.;

4 – violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 6, l. n. 127 del 1997.

Sosteneva il ricorrente che la norma del d.i. impugnato (art. 1 comma 2, lett. c), richiamata nel provvedimento di esclusione, contiene un’errata interpretazione della disciplina di settore e generale che regola il requisito di età per l’accesso ai pubblici impieghi.

Infatti, l’Amministrazione ha ritenuto di potere applicare il d.lgs. 30.10.1992 n. 443, che prevede quale limite massimo di età per l’accesso, quella dei ventotto anni, mentre la normativa generale sul pubblico impiego di cui all’art. 2, comma 1°, T.U. n. 3 del 1957, come modificato dall’art. 1, l. n. 25 del 1989, nella volontà di ricondurre ad unità la normativa relativa al requisito del limite massimo di età per gli accessi agli impieghi di tutte le amministrazioni dello Stato, ha previsto un più elevato limite di età (quarantanni).

Altresì, il provvedimento di esclusione ed il presupposto decreto interministeriali contraddicono l’art. 2, comma 1, n. 2, lett. d), d.P.R. n. 487 del 1994, che richiamando quanto previsto dalla l. n. 958 del 1986, stabilisce che, ai fini della partecipazione ai concorsi, il limite di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, per i cittadini che abbiano svolto il servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, in un massimo di tre anni.

Una diversa lettura coordinata dell’art. 5, lett. b), d.lgs. n. 443 del 1992 condurrebbe a profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. ovvero dei principi di eguaglianza e parità di trattamento all’accessi ai pubblici uffici, nonché di imparzialità.

Infatti, l’istante rilevava che l’art. 3, comma 6, l. n. 127 del 1997 ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni e che il Consiglio di Stato, Sez. I, nell’Adunanza del 15.7.1998 n. 192 ha affermato che le preesistenti discipline legislative speciali debbono intendersi abrogate, con la conseguenza che ulteriori deroghe possono essere poste solo da norme regolamentari successive alla l. n. 127 cit..

Si costituiva il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza cautelare n. 1129 del 2000, questa Sezione sospendeva gli effetti del provvedimento gravato in considerazione della consolidata giurisprudenza in materia.

Con memoria per l’udienza di discussione, l’Amministrazione, richiamando le pronunzie di questo Tribunale, precisava che il ricorrente dovrà intendersi beneficiario della disposizione di cui all’art. 77, l. n. 237 del 1964, come reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), d.P.R. n. 693 del 1996, per un periodo pari a quello del servizio solo ove risulti la prova del servizio prestato nell’Esercito italiano.

Con il secondo ricorso n. 8740 del 2001, l’istante , nell’affermare di essere stato ammesso alle successive fasi selettive, precisava che l’Amministrazione, a distanza di circa tre anni, aveva provveduto in autotutela all’inserimento in graduatoria dei candidati esclusi, ancorchè non ricorrenti.

All’esito delle prescritte visite mediche il ricorrente, essendo risultato idoneo, era avviato al corso di formazione e era inserito nel ruolo del Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria con decorrenza 12 maggio 2001.

Avanzava, quindi, parte ricorrente, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico discendente dall’illegittima sua esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Polizia Penitenziaria, articolando a sostegno della sostenuta responsabilità dell’Amministrazione i seguenti motivi di censura:

I – Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché agli artt. 1175, 1375, 1218 del codice civile, anche con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta.

Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento. Violazione del diritto alla dovuta retribuzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Affermava parte ricorrente che, per effetto dell’illegittima esclusione dal concorso, in quanto basata sulla colpevole violazione della norma dettata dall’art. 22 della legge n. 958 del 1986, sarebbe stato privato per tre anni del reddito pur avendo egli diritto alla elevazione del limite di età, invocando la spettanza del risarcimento del danno conseguente alla ritardata sua assunzione in quanto, in assenza del provvedimento di esclusione, egli sarebbe stato assunto sin dal 1998, determinando il superamento degli accertamenti medici, il diritto all’arruolamento.

Si è costituiva l’intimata Amministrazione con formula di rito.

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Con memoria per l’udienza l’amministrazione articolava la propria difesa, richiamando l’orientamento già espresso in fattispecie analoghe da questa Sezione.

Con l’ulteriore ricorso n. 8750 del 2001, l’istante, altresì, nel richiamare le vicende che hanno preceduto la propria assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria con decorrenza 12 maggio 2001, affermava la sussistenza del proprio diritto alla ricostruzione della carriera per essere stato assunto con ritardo rispetto agli altri colleghi e tale ritardo sarebbe imputabile all’adozione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.

A sostegno della proposta azione deduceva parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

I – Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché agli artt. 1175, 1375, 1218 del codice civile, anche con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta.

Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento. Violazione del diritto alla dovuta retribuzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Ribadiva sostanzialmente, parte ricorrente, le argomentazioni già articolate con il precedente gravame, imputando alla disposta esclusione dalla graduatoria il ritardo nel suo arruolamento, con conseguente affermazione del proprio diritto alla ricostruzione della carriera mediante retrodatazione dell’immissione nei ruoli dell’organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, inquadramento e nomina dal giorno dell’avvenuta esclusione, riconoscimento dell’anzianità di qualifica e di servizio maturate a decorrere dal 1998, con tutti i conseguenti benefici.

La resistente Amministrazione si costituiva in giudizio.

Con memoria per l’udienza di merito, il ricorrente riproponeva, altresì, domanda di risarcimento dei danni.

L’Amministrazione, con la memoria per l’udienza di discussione, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della domanda di risarcimento per difetto di giurisdizione e per mancata notifica alla resistente, nonché la prescrizione della stessa. Chiedeva nel merito la reiezione del gravame.

Alla Pubblica Udienza del 7 dicembre 2011, le cause erano chiamate e, sentiti i difensori delle parti, trattenute per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1 – In via preliminare, ai fini di economia processuale, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, in relazione alle parti di causa ed ai motivi di ricorso.

2 – Con il primo dei ricorsi in esame, l’odierno ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento – meglio descritto in epigrafe – con cui gli è stata comunicata la sua esclusione dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nonché il d.i. 12 .11. 1996, regolante le modalità di accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione nel predetto Corpo.

La questione oggetto di esame è nota al Collegio che ha avuto modo già di pronunciarsi in materia. Ai fini di meglio individuare la fattispecie oggetto della controversia, va precisato che con d.l. 5.7.1995 n. 269 – reiterato da successivi decreti legge tra cui, da ultimo, il d.l. 13.9. 1996 n. 479, convertito in legge con l.15.11. 1996 n. 579, recante, tra gli altri, provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti – si è proceduto all’aumento dell’organico del Corpo della Polizia penitenziaria, stabilendosi che ai fini della copertura del 50% dei posti portati in aumento nella dotazione organica si sarebbe provveduto mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria.

Secondo quanto disposto dalla predetta normativa, con apposito decreto interministeriale si sarebbe provveduto a stabilire le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di assunzione.

Tale decreto è stato adottato in data 12 novembre 1996 e forma anch’esso oggetto di impugnativa nella parte in cui fissa il limite massimo di età in 28 anni.

Il ricorrente ha presentato domanda di assunzione in qualità di agente della Polizia Penitenziaria dopo aver prestato servizio per trentasette mesi dal 30.1.1989 al 15.3.1993 (come risulta dagli allegati bb.2-5 del ricorso introduttivo).

In applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera c), del d.i. 12 .11.1996, il ricorrente, come comunicato con il gravato provvedimento, è stato escluso dalla graduatoria degli idonei per aver superato il previsto limite di età fissato in 28 anni.

Avverso la disposta esclusione parte ricorrente, da un lato, invoca il proprio diritto all’innalzamento del previsto limite di età per un periodo di tempo pari al tempo trascorso in servizio alle armi, fondando la propria pretesa sul disposto di cui all’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d), del d.P.R. 9.5.1994 n. 487, dall’altro, contesta la legittimità della previsione del limite massimo di età, fissato in 28 anni sia dal menzionato d.i. del 1996, sia dall’art. 5, d.lgs. n. 443 del 1992, sostenendone il contrasto con il quadro normativo generale nella parte in cui stabilisce i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Sotto tale ultimo profilo, richiama parte ricorrente l’art. 2 della legge 27.1.1989 n. 25 – recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi – che ha sostituito l’art. 2 del T.U. sul pubblico impiego del 1957, innalzando il limite massimo di età a 40 anni ed eliminando la prevista possibilità per gli ordinamenti delle singole Amministrazioni dello Stato di prevedere la riduzione di tale limite.

Ancora, la denunciata illegittimità della prevista fissazione del limite massimo di età in 28 anni, viene ricondotta da parte ricorrente all’art. 3, comma 6, l. 15.5.1997, n. 127 – recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo – ai sensi del quale la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.

Dalle sopra richiamate normative, secondo parte ricorrente, deriverebbe l’illegittimità dell’art. 5, d.lgs. n. 443 del 1992 e del d.i. 12 novembre 1996 (limitatamente alla fissazione del limite di età) per contrasto con la normativa di cui alla cit. l. n. 25 del 1989 – di cui il ricorrente assume la portata generale – e per intervenuta abrogazione da parte della l. n. 127 del 1997, deducendo altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 443 del 1992 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

La questione è stata già esaminata in punto di diritto dal Collegio e decisa con sentenze parziali di accoglimento di analoghi ricorsi.

In particolare con la sentenza n. 4812 del 2011, il Collegio ha avuto modo di precisare che il d.lgs.. 30.10. 1992, n. 443 – concernente l’ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15.12. 1990, n. 395 (recante norme sull’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) – contiene un’espressa deroga alla previsione di cui all’art. 2 della l. n. 25 del 1989, stabilendo, all’art. 5, il limite massimo di età di 28 anni per gli agenti di custodia.

A riguardo si è precisato che non può riconoscersi alla cit. l. n. 25 del 1989 una portata tale da escludere, per le singole Amministrazioni, la possibilità di introdurre deroghe al previsto limite massimo di età in relazione alle peculiarità dei relativi ordinamenti, così riportando la questione dei rapporti tra diverse ed equiordinate normative nell’ambito delle ordinarie regole di prevalenza secondo i criteri cronologico e di specialità. Peraltro, in quella sede si è osservato che ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 15.12. 1990, n. 395, l’applicabilità delle norme relative agli impiegati civili dello Stato è subordinata alla condizione che non vi sia un’espressa disciplina nella stessa legge e nei limiti in cui ne risulti la compatibilità.

In relazione a tale aspetto, il d.lgs. n. 443 del 1992, in ottemperanza ai criteri indicati nella l. n. 395 del 1990, ha dettato una nuova e diversa disciplina per gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, tenendo conto delle caratteristiche di tale ordinamento che, pur essendo stato smilitarizzato, fa pur sempre parte delle Forze di Polizia, e ciò conformemente alla predetta regola secondo cui le norme relative agli impiegati civili dello Stato sono suscetibili di applicazione nella misura in cui risultino compatibili e per gli aspetti non espressamente disciplinati.

Inoltre, deve escludersi l’abrogazione della cit. norma di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 443 per effetto dell’art. 2 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 – recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – nella parte in cui dispone che per l’accesso agli impieghi civili delle Pubbliche Amministrazioni è necessario il possesso di un’età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni.

In disparte la ricordata applicabilità della normativa statale nell’ambito settoriale del Corpo della Polizia Penitenziaria nei limiti della prevista clausola di compatibilità, trattasi, difatti, di disposizione di natura regolamentare che non può, quindi, prevalere su di una norma legislativa.

Sulla base di tali considerazioni, da cui non vi è motivo di discostarsi, risultano infondate le censure di cui ai motivi primo, terzo e quarto del ricorso.

Risulta, invece, meritevole di accoglimento la doglianza, di cui al secondo motivo, inerente la mancata applicazione al ricorrente della disposizione di cui all’art. 22, l. 24.12. 1986, n. 958, con conseguente riconoscimento, a favore dello stesso, dell’elevazione del previsto limite di età per un periodo corrispondente a quello dell’effettivo servizio prestato nella Marina Militare.

Come già rilevato dalla richiamata giurisprudenza della Sezione, infatti, la cit. norma della l.n. 958 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata – sostituendo la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 77, d. P.R. 14.2. 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata”.

Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d), d.P.R. n. 487 del 1994 come modificato dall’art. 2, d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, che fa espresso richiamo alla predetta l. n. 958 del 1986.

A riguardo va ulteriormente precisato, come rilevato nell’atto introduttivo del giudizio, che la procedura di assunzione in esame era riservata a particolari soggetti che hanno prestato servizio come volontari delle Forze armate, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo, nonché agli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità e non alla generalità dei cittadini. Di qui deriva che l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77, l.n. 237 del 1964 (e reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), d.P.R. n. 693 del 30 .10.1996) consistente nell’elevazione del limite di età previsto per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini cha hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata (cfr. in terminis, da ultimo la cit. sent. TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 4812 del 2011 e Cons. Stato – parere 15 marzo 1999, n. 433; TAR Lazio – Roma – Sez. I – 10 ottobre 2003, n. 8195; 17 febbraio 2003, n. 1096; 11 aprile 2000, 2977).

Per quanto concerne il censurato sbarramento frapposto dal d.i. 12.11. 1996, va rilevato che con sentenza di questo Tribunale n. 2977 del 2000 è stato disposto l’annullamento parziale con valore erga omnes di tale decreto per la dichiarata illegittimità dello stesso nella parte in cui fissa il limite massimo di età per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria in 28 anni, senza prevedere la richiamata l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77, legge n. 237 del 1964 come reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), d.P.R. n. 693 del 1996. Ne consegue l’inapplicabilità al ricorrente medesimo del d.i. del 1996.

Nella fattispecie in esame, appare pacifico che il ricorrente rientra tra i destinatari del beneficio predetto, per avere lo stesso prestato servizio nella Marina Militare, dal 30.1.1989 al 15.3.1993, senza demerito, non potendo egli essere assoggettato al limite di età previsto a regime dall’art. 5, d.lgs. n. 443 del 1992.

Dall’annullamento in parte qua del d.i. del 1996, con la cit. sentenza n. 2977 del 2000 discende il beneficio dell’elevazione del limite di età per un periodo corrispondente a quello del servizio prestato, con conseguente illegittimità della disposta esclusione di cui al gravato provvedimento, che si fonda sul decreto interministeriale dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale, che pertanto va annullata.

3 – Con il successivo ricorso in esame, nel precisare parte ricorrente di essere risultato idoneo all’esito delle prescritte visite mediche ed avviato al corso di formazione, con inserimento nel ruolo del Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria con decorrenza 12 maggio 2001, proponeva azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico discendente dall’illegittimità del provvedimento con cui è stata disposta la sua esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Polizia Penitenziaria per superamento dei limiti di età, sostenendo che, in assenza del provvedimento di esclusione, egli sarebbe stato assunto sin dal 1998, determinando il superamento degli accertamenti medici il diritto all’arruolamento, invocando pertanto la spettanza del richiesto risarcimento in ragione della ritardata assunzione.

Il ricorso non merita favorevole esame.

Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria, gravato con il ricorso appena esaminato, è stato sospeso con ordinanza n. 1129/2000 del 9 febbraio 2000, con la quale è stata altresì disposta l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali e suo collocamento nella relativa graduatoria.

In virtù di tale provvedimento sono, quindi, venuti meno gli effetti della gravata esclusione.

Né parte ricorrente offre alcun elemento idoneo a far ritenere che l’avvenuta sua assunzione con decorrenza 12 maggio 2001 sia in qualche modo riconducibile alla intervenuta adozione del gravato provvedimento di esclusione dalla graduatoria e non al fisiologico svolgimento della relativa procedura – seppur di durata significativa – con riferimento alla quale, come affermato dallo stesso ricorrente, l’Amministrazione ha successivamente proceduto in autotutela all’inserimento in graduatoria di tutti i candidati esclusi ancorché non ricorrenti.

Priva di idonei riscontri risulta, inoltre, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui, se non fosse stato adottato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, egli sarebbe stato assunto sin dal 1998..

Non essendo, infatti, stato fornito alcun principio di prova in ordine agli invocati presupposti integranti l’affermata responsabilità dell’Amministrazione per ritardata assunzione del ricorrente nel Corpo della Polizia Penitenziaria – che non appare riconducibile al provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria, essendo esso stato sospeso in sede cautelare, e non risultando come lo stesso abbia inciso sulla decorrenza dell’assunzione – il ricorso va rigettato.

4 – Con il terzo gravame, la parte ricorrente propone l’ azione volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto alla ricostruzione della carriera – mediante retrodatazione dell’immissione nei ruoli dell’organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, inquadramento e nomina dal giorno dell’avvenuta esclusione, riconoscimento dell’anzianità di qualifica e di servizio maturate a decorrere dal 1998, con tutti i conseguenti benefici – per essere stato assunto con ritardo, rispetto agli altri colleghi tempestivamente assunti, asseritamente imputabile all’adozione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria gravato con il primo dei ricorsi esaminati.

Il ricorso non può trovare favorevole esame.

A fondamento della pretesa deduce genericamente parte ricorrente l’imputabilità del ritardo della propria immissione in ruolo, avvenuta con decorrenza 12 maggio 2001, all’intervenuta adozione del provvedimento di sua esclusione dalla graduatoria.

Non condivisibile, risulta, inoltre, l’avanzata richiesta di decorrenza dal 1998 della invocata ricostruzione delle propria carriera, trattandosi di data addirittura anteriore al gravato provvedimento di esclusione, datato 15 dicembre 1999, risultando tale pretesa non suffragata dai motivi posti a fondamento del ricorso in precedenza esaminato.

Quanto alla indicata diversa decorrenza della richiesta ricostruzione della carriera dalla data di adozione del gravato provvedimento, la stessa trova le ragioni della propria infondatezza nella considerazione che l’inserimento nella graduatoria non determina automaticamente il diritto alla immissione in ruolo, essendo la stessa subordinata all’espletamento di ulteriori adempimenti, tra cui la verifica del possesso dei richiesti requisiti di idoneità.

Posto quindi che l’invocata ricostruzione della carriera non può ancorarsi alla data di redazione della graduatoria degli ammessi – da cui il ricorrente è stato inizialmente illegittimamente escluso – va altresì ricordato che con l’ordinanza cautelare sopra menzionata è stata disposta l’ammissione del ricorrente al proseguo della procedura, con conseguenti effetti ripristinatori, seppur provvisori, del pregiudizio che avrebbe potuto discendere dalla disposta esclusione.

Né parte ricorrente fornisce alcuna precisazione in merito alla data in cui ha effettuato i prescritti accertamenti medici ed alla data di inizio e di conclusione del corso di formazione cui è stato ammesso a partecipare, solo a conclusione del quale e fermi gli ulteriori eventuali adempimenti, l’Amministrazione avrebbe potuto procedere alla immissione in ruolo.

Come ricordato nella richiamata pronunzia n. 4812 del 2011, “Va ulteriormente ribadito che il mero inserimento di un soggetto in una graduatoria finalizzata all’assunzione in ruolo – graduatoria redatta da apposite commissioni – non fa sorgere il diritto all’assunzione stessa, essendo la relativa procedura scandita da ulteriori fasi tra cui l’approvazione della graduatoria stessa da parte dell’organo competente e la successiva nomina.

Ancora, pur affermando parte ricorrente che altri soggetti sono stati assunti in data anteriore, non fornisce alcun principio di prova in ordine a tale circostanza.

Né, a giudizio del Collegio, a tale carenza potrebbe sopperirsi ordinando incombenti istruttori a carico delle parti, vertendosi in fattispecie in cui non è stato assolto da parte ricorrente l’onere di fornire un principio di prova in relazione a fatti e circostanze che sono nella sua disponibilità.

Nel processo amministrativo la regola generale dell’onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui si fonda la pretesa avanzata, trova integrale applicazione in tutti i casi nei quali siano nella piena disponibilità della parte gli elementi atti a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata e lo stesso principio risulta mitigato, in tale processo, unicamente nell’ipotesi in cui il ricorrente non abbia la disponibilità delle prove, per essere queste nell’esclusivo possesso dell’amministrazione, dovendo comunque il ricorrente fornire almeno un principio di prova, trovando nel processo amministrativo piena applicazione le norme del c.c. (art. 2697 ) e del c.p.c. (art. 116), a fronte della disposizione di cui all’art. 64 c.p.a., che sottolinea il principio secondo cui spetta alle parti l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro disponibilità e che vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni.

Ed infatti, nel processo amministrativo, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice approvato con D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104 (art. 64, comma 3, codice del processo amministrativo), il sistema probatorio è fondamentalmente retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, il quale comporta l’onere per il ricorrente di presentare almeno un indizio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011 , n. 924)”.

Svolte siffatte considerazioni, il Collegio non ritiene, dunque, di dover disporre incombenti istruttori.

Prescindendo, poi dalle eccezioni svolte in via preliminare da parte resistente, deve essere, dichiarata inammissibile l’ulteriore richiesta risarcitoria, articolata unicamente con la memoria difensiva.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso va quindi rigettato.

5 – Quanto alle spese dei giudizi introdotti con gli esaminati ricorsi, come sopra riuniti, ritiene il Collegio, in relazione alla natura della controversia e della parziale reciproca soccombenza, di disporne l’integrale compensazione tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

– dispone la riunione dei ricorsi;

– accoglie in parte il ricorso N. 1366/2000 R.G. e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione;

– rigetta il ricorso N. 8470/2001 R.G.;

– rigetta il ricorso N. 8750/2001 R.G.;

– compensa tra le parti le spese dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.