Nonostante la modifica normativa della legge 104/1992 l'amministrazione ha negato il trasferimento ad un proprio dipendente sulla base della assenza del requisito della continuità. I giudici del TAR Lazio hanno annullato il provvedimento, affermando che “non è più necessario il requisito della continuità dell'assistenza” e che la norma modificata è immediatamente applicabile anche al personale appartenente alle Forze Armate e alle Foze dell'Ordine.