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Diniego riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del diniego di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 9 dicembre 2019 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri per molti anni in servizio presso il -OMISSIS-, in data 18 ottobre 2000 presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: “-OMISSIS-”. Nell’anno 2005, integrava la domanda con riferimento alle seguenti ulteriori patologie: “-OMISSIS-”.

Il-OMISSIS- veniva sottoposto a vista medica presso la C.M.O. di Anzio che, con riferimento alla prima domanda (risalente al 2010), riconosceva la sussistenza di tutte le malattie indicate, con verbale n. 223 del 3 luglio 2001. In seguito alla presentazione della seconda domanda (2005), il-OMISSIS- veniva sottoposto a visita presso la C.M.O. di Roma, la quale, con verbale n. AI050409 del 4 ottobre 2005 accertava la sussistenza di tutte le patologie indicate dal militare, ivi comprese la persistente -OMISSIS-oggetto della domanda integrativa.

2. Nel corso del procedimento entrava in vigore il D.P.R. 461/2001, il quale prevedeva che l’accertamento del nesso causale (o concausale) tra il servizio prestato e le malattie riscontrate dalla C.M.O. dovesse essere svolto dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (artt. 10 e 11 D.P.R. 461/2001). Per le domande pendenti al tempo dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, era previsto (art. 18 D.P.R. 461/2001) che le stesse venissero trattate secondo le nuove modalità procedimentali, e che sulle stesse si esprimesse dunque, in ordine al nesso eziologico, il Comitato.

3. Con riferimento alla posizione del-OMISSIS-, il C.V.C.S. si pronunciava per tutte le malattie (sia quelle oggetto della domanda del 2000 che quelle oggetto dell’integrazione del 2005), con la delibera resa nell’adunanza n. 652/2008 del 24 ottobre 2008. In tali occasioni, il Comitato affermava: a) quanto alla -OMISSIS-, la sussistenza del nesso in termini di concausalità, avendo riscontrato “condizioni di particolare rilevanza ai fini dell’insorgenza dell’infermità di cui trattasi […] (quali microtraumi ripetuti, carichi anomali a livello delle articolazioni, ecc.) tali da aver ingenerato -OMISSIS-”; b) sulla -OMISSIS-che “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo -OMISSIS-endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità”; c) quanto alle note di -OMISSIS- che essa non poteva “riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti -OMISSIS- a livello delle articolazioni, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato […] non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio”; d) le note di -OMISSIS-erano ritenute non “dipendenti da fatti di servizio, trattandosi di -OMISSIS-[…] o delle articolazioni limitrofe , che determinano uno squilibrio statico responsabile della maggior usura della componente cartilaginea. Su tali malformazioni costituzionali, che influiscono sulla postura, nessun ruolo, neppure sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante può aver svolto il servizio prestato […] nel determinare una più rapida evoluzione del processo degenerativo”; e) con riferimento alla -OMISSIS-, la non riconoscibilità della dipendenza in quanto “trattasi di forma di -OMISSIS- che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee , per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli indicati eventi”; f) infine, quanto all’-OMISSIS-, che “non può riconoscersi dipendente da fatti del servizio, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato”.

Sulla scorta del suddetto parere, il Ministero della Difesa, con il decreto n. 399 del 10 dicembre 2009 statuiva che le malattie per le quali vi era stata la valutazione negativa da parte del C.V.C.S. non erano riconducibili a causa di servizio, nemmeno sulla base del rapporto di concausalità efficiente e determinante.

4. Avverso il decreto e il parere sopra descritti il-OMISSIS- proponeva ricorso introduttivo della presente causa chiedendone l’annullamento nella parte in cui si disconosceva la dipendenza da causa di servizio di alcune delle patologie, affidato al seguente articolato motivo: “Eccesso di potere. Violazione del D.P.R. n. 461/2001. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/90. Violazione dell’art. 48 D.P.R. n. 686/1957. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D.P.R. n. 686/1957. Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973. Erroneità dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa; carenza della motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste”. In particolare, il ricorrente rilevava come il parere del C.V.C.S. si ponesse in insanabile a immotivato contrasto con le valutazioni sul nesso eziologico poste in essere (nel sistema normativo vigente prima del D.P.R. 461/2001) dalla C.M.O. con riferimento alle malattie oggetto della richiesta del 2010; come le valutazioni espresse dal medesimo comitato si ponessero in contraddizione le une con le altre; l’illogicità dell’attribuzione di una delle patologie (-OMISSIS-) all’avanzare dell’età mentre la stessa si era manifestata in capo al-OMISSIS- a soli 33 anni; l’utilizzazione di motivazioni standardizzate che non tenevano conto delle concrete modalità di espletamento del servizio, caratterizzato da frequente assenza di orari predeterminati e pause, con conseguente consumazione dei pasti in modo disordinato, dall’esposizione a condizioni climatiche spesso sfavorevoli, della frequente lontananza dalla casa e dalla famiglia.

Il Ministero della Difesa, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.

All’udienza pubblica del 9 dicembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Il ricorso risulta fondato, con riferimento alla dedotta carenza di istruttoria e al rilevato difetto di motivazione.

Invero, dalla disamina della valutazione posta in essere dal C.V.C.S., appare difettare ogni riferimento alle specifiche condizioni di servizio del ricorrente, per nulla prese in considerazione.

Si rilevano inoltre contraddizioni tra il riconoscimento della rilevanza dei carichi e delle posture per alcune patologie (-OMISSIS-) e non per altre (-OMISSIS-).

Difetta qualsivoglia valutazione dell’incidenza delle peculiari modalità di espletamento del servizio, con specifico riferimento all’assenza di orari prevedibili e all’impossibilità di consumare pasti in modo ordinato.

Si appalesa altresì irragionevole, nell’individuazione della causa dell’artrite, il riferimento all’avanzare dell’età, in considerazione della circostanza che il-OMISSIS- sviluppava la patologia a soli 33 anni.

Il parere reso dal Comitato di Verifica è dunque illegittimo, al pari del decreto del Ministero della Difesa, che sulla scorta del parere risulta integralmente motivato.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato. Fatta salva la riedizione del potere da parte della p.a.

7. Ritiene il Collegio che, considerata la fattispecie nel suo complesso, sussistano i ricorsi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.