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Decreto modifica graduatoria finale concorso VFP1 Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2019, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia – Dip Amm Penitenziaria – Provveditorato Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS e OMISSIS non costituiti in giudizio;
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Zeppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del decreto del Direttore Generale del Personale delle Risorse in data 20.2.2019, notificato a mezzo pec lo stesso giorno, con cui l’adito Ministero ha modificato in parte qua la graduatoria finale del concorso pubblico (riservato ai VFP1 in servizio) per n. 598 posti (448 uomini e 150 donne) di Allievo Agente di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 15.1.2018, pubblicato sulla G-U. 4^ S.S. n. 17 del 27.2.2018, determinando il collocamento di OMISSIS nella posizione n. 540 bis in luogo della precedente posizione n. 582;

-nonché, della graduatoria finale del concorso pubblico per n. 598 posti (448 uomini e 150 donne) di Allievo Agente di Polizia Penitenziaria, approvata con P.D.G. 17.12.2018 pubblicato con avviso dell’11.1.2019, così come risultante dalla modifica introdotta con il provvedimento dello scorso 20.2.2019, nella parte in cui ha determinato il collocamento di OMISSIS nella posizione n. 540 bis in luogo della più favorevole cui avrebbe avuto diritto in ragione del corretto calcolo dei punteggi da attribuirgli in relazione ai titoli posseduti;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè sconosciuto, ivi espressamente compresi: a) verbale n. 9 dell’11.9.2018 con cui la Commissione esaminatrice, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 15, comma 5, del bando di concorso, ha determinato “i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi”;

b) scheda di valutazione dei titoli di OMISSIS, così come redatta dalla Commissione esaminatrice del concorso, nella parte in cui ha attribuito punti 0,05 alla Categoria b) – Missioni in teatro operativo fuori area e punti 0 per la Categoria d) – Riconoscimenti, ricompense e benemerenze; c) scheda di valutazione dei titoli di OMISSIS, così come redatta dalla Commissione esaminatrice del concorso, nella parte in cui ha attribuito punti 0,20 alla Categoria b) – Missioni in teatro operativo fuori area e punti 0,5 per la Categoria d) – Riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, di Valerio Seclì e del Ministero della Giustizia – DAP – Provveditorato Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente- premesso di aver partecipato al concorso in oggetto per la quota riservata al personale in servizio quale militare in ferma prefissata (articolo 1, comma 1, lettera b) del bando), di aver superato la prova scritta con il voto di 8,275 e, quindi, di aver superato gli accertamenti sanitari per la verifica della idoneità psico-fisica-attitudinale- ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui anche a seguito della rettifica della graduatoria, nella quale gli venivano riconosciuti punti 9,075 in luogo degli originari 8,975 (pari a punti 8,275 per la prova a quiz e a punti 0,70 per i titoli) con conseguente collocazione nella posizione 540 bis anziché nella posizione 581”, la Commissione ha omesso di attribuirgli il punteggio spettante per aver svolto le seguenti missioni: 3 volte strade sicure ITALIA; 1 volta “Prima Parthica “ IRAQ; 1 volta “Naxos Taormina” ITALIA, il cui punteggio avrebbe dovuto essere attribuito ai sensi della Categoria b) – Missioni in teatro operativo fuori area).

Al candidato OMISSIS, infatti, per la medesima categoria è stato attribuito il punteggio massimo, ovvero 0,20, laddove al ricorrente, che ha svolto una missione in più, è stato attribuito solo il punteggio di 0,05 (in quanto, come specifica la scheda di valutazione, è stata considerata solo la missione “strade sicure”).

Il ricorrente ha ulteriormente evidenziando che, stando alla lettera del bando di concorso, nessuna missione svolta in Italia dovrebbe consentire l’attribuzione di punteggi aggiuntivi: in tal caso, però, tutta la graduatoria dovrebbe essere rivista alla luce delle esposte considerazioni. In un’ottica conservativa, quindi, ha rilevato che sarebbe più opportuno applicare quanto stabilito dalla Commissione con il verbale n. 9 dell’11 settembre 2018, attribuendo anche al ricorrente il punteggio di 0,20 per la medesima categoria missioni, che gli consentirebbe di passare dalla attuale posizione n. 540 bis ad una posizione ricompresa fra n. 476 e n. 488 massimo.

Le censure sono state quindi affidate a:

VIOLAZIONE DEL D.P.R. 487/1994; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; INGIUSTIZIA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON P.D.G. 15 GENNAIO 2018 – G.U. 4^ S.S. N. 17 DEL 27 FEBBRAIO 2018. VIOLAZIONE DI LEGGE (NELLA SPECIE DELL’ART. 111 COST.; DELL’ART. 115 C.P.C.); CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO. ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CONSACRATI NELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

In occasione della udienza camerale è stata adottata ordinanza cautelare n. 2387/209 con la quale, “ritenuto che l’eccezione circa l’insussistenza dell’interesse non meriti accoglimento considerata la sussistenza di un interesse alla migliore collocazione in graduatoria in vista dei prossimi scorrimenti; che, ad un sommario esame proprio della presente fase, sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare al fine del riesame del punteggio del ricorrente”, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e dell’integrazione del contraddittorio.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con articolata memoria, evidenziando di avere dato esecuzione all’ordinanza n. 2387/2019 con decreto del 10/05/2019 e che, comunque la minima differenza di posizione in graduatoria, non avrebbe in ogni caso pregiudicato l’assunzione del ricorrente. Ciò determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse all’ accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

Per effetto di quanto disposto in sede cautelare, infatti, il ricorrente è stato inserito in graduatoria alla posizione n. 480 bis e, in virtù di tale più favorevole collocamento, ha potuto accedere, con il primo scorrimento di graduatoria, al 177° corso di formazione per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria, tuttora in corso.

Nell’odierna udienza, verificato l’assolvimento dell’onere di integrazione del contraddittorio e vista la memoria di parte ricorrente con cui si insiste per la decisione del ricorso nel merito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, come risulta dalla documentazione agli atti (decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse del DAP del 10 maggio 2019), all’esito del riesame l’amministrazione, attribuendo al ricorrente il punteggio aggiuntivo di 0,15 per il servizio svolto quale VFP1 in 3 missioni, con conseguente ulteriore rettifica del punteggio, ha confermato di essere ab origine incorsa in una erronea attribuzione al ricorrente del punteggio spettante ai sensi della Categoria b) – Missioni in teatro operativo fuori area e, quindi, la fondatezza della censura.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della graduatoria impugnata esclusivamente nella parte in cui non ha riconosciuto il punteggio spettante al ricorrente e consolidamento degli effetti conseguiti dal predetto in sede cautelare, quanto alla collocazione dello stesso nella graduatoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria impugnata ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.