LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Equa Riparazione
Composta dai magistrati
VIRGA Dott. Tommaso PRESIDENTE
DEL BOCCIO Dott.ssa Anna CONSIGLIERE REL.
PANNONE Dott. Ottavio GIUDICE AUSILIARIO
riunita in Camera di Consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 1673/2020 del Ruolo Generale Affari Diversi dell’ anno 2020 ; promosso con il ricorso depositato il 12/10/2020 , vertente
TRA
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti , dall’ Avv. Giovanni Carlo elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in Roma, alla Via Emilia , n. 81;
Oggetto : ricorso in opposizione ex art. 5 ter della legge n.89/2001 ;
Letto il ricorso in opposizione presentato ai sensi dell’art. 5-ter della legge 24 marzo 2001, n.89 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere la revoca del decreto avente n. cronol. 1090/2020 , emesso dal Giudice Designato della Corte di Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione n. 51136/2020 R.G. , depositato il giorno 11/9/2020 , che ha liquidato a OMISSIS la somma di euro 2.800,00, di cui euro 400,00 a fronte di ciascuno dei sei anni e della frazione di mesi nove di ritardo ingiustificato , a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento;
il Ministero opponente ha dedotto che gli anni di irragionevole durata sono sei , e non sette , come stabilito dal Consigliere Designato, per cui l’ equo indennizzo deve essere ridotto alla somma di euro 2.400,00 ;
si è costituito , mediante comparsa di costituzione, OMISSIS, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto , con vittoria di spese;
con decreto in data 26/10/2020 era fissata l’udienza del 14/12/2020 , a termini dell’art.83, comma 7, lett. h) del decreto legge 17 marzo 2020, con trattazione scritta; entro l’ora fissata del giorno 14/12/2020 l’opponente faceva pervenire le proprie richieste .
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere respinto .
E’ opportuno evidenziare che con ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 , OMISSIS chiedeva , nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo amministrativo instaurato davanti al TAR-Lazio depositato il 4/2/2010 e definito con la sentenza di rigetto pubblicata il 30/11/2019, avverso la quale non era stata proposta impugnazione.
Ciò premesso , va detto che il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni nove e mesi nove, da cui devono essere detratti anni tre di ragionevole durata, con riferimento al primo grado , sicché residua un ritardo risarcibile di anni sei e mesi nove , per il quale correttamente il Consigliere Designato ha liquidato l’ indennizzo nella misura di euro 2.800,00 (di cui euro 400,00 per ciascuno dei sei anni e per la anzidetta frazione di anno , superiore ai sei mesi, così come disposto dall’ art. 2-bis, n. 1 della legge di stabilità n.208/2015) oltre agli interessi legali .
Il decreto opposto deve essere pertanto confermato.
Di conseguenza il Ministero opponente deve essere condannato alla rifusione , in favore dell’opposto, delle spese del presente procedimento che liquida nei valori medi previsti per i procedimenti davanti alla Corte d’Appello, nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5,200, in base alla tabella n.12 del D.M. n. 37/2018 , nella somma di euro 915,00, per compenso professionale , oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte , visti gli artt. 2 e 5-ter della legge n. 89/2001 , decidendo sul ricorso in opposizione proposto dal MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro pro-tempore, nei confronti di OMISSIS, avverso il decreto avente n. cronol. 1090/2020 , emanato dal Consigliere Designato della Sezione Equa Riparazione di questa Corte d’ Appello in esito al ricorso n. 51136/2020 R G., e depositato il 5/9/2020 , così provvede:
1 ) rigetta I’ opposizione e conferma ma il decreto opposto ;
2 ) condanna il Ministero opponente alla rifusione , in favore dell’ opposto , delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi giuro 915,00 per compenso , oltre accessori di legge .
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte del 14/12/2020,
Si comunichi.