SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10640 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alberto D’Ambrosia, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomeno Montesardi, Francesco Segreto, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Segreto in Roma, via dei Gracchi, 151;
per l’annullamento
del decreto dirigenziale n. 3896 del 25.9.2013, con cui la Commissione Giudicatrice ha modificato il decreto interdirigenziale n. 505, dell’8.2.2013 collocando il ricorrente tra gli idonei non vincitori per la categoria/specialità SSP/TM, conosciuto la prima volta a seguito della sua menzione nella nota della Direzione Generale per Personale Militare prot.n. M_D GMIL 2 VDGM II 522013/0268705 pervenuto presso la stazione Elicotteri M.M. di Catania in data 15.10.2013 e notificato il successivo 16.10.2013;
della documentazione acquisita ai sensi degli artt. 22 ess. della L. n. 241/90 a seguito di autorizzazione del 29.10.2013 e segnatamente: della graduatoria di merito e del verbale n. 27/2012, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il punteggio finale di 84,58 ed al controinteressato quello di 83,58; nonchè del verbale n. 11/2013 comprensivo di allegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Alberto D’Ambrosia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente sottufficiale della marina militare, è stato originariamente scrutinato al primo posto del concorso per titoli ed esami al grado di 1° maresciallo.
In relazione alle eccezioni di un altro candidato, svolte anche con ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Puglia-Lecce, la p.a., la p.a. ha comunicato al militare, con lettera n. M O GMIL VDGM II 5 2 2013/213659 del 29 luglio 2013, l’avvio del procedimento in autotutela per il riesame del giudizio espresso.
In data 21 agosto 2013 quest’ultimo trasmetteva all’amministrazione una nota con la quale contestava il procedimento di rettifica.
La p.a. quindi sospendeva il provvedimento definitivo, nonché i provvedimenti ad esso presupposti.
In data 25 settembre 2013 la commissione del 15 concorso confermava il giudizio espresso in sede di riesame dalla precedente Commissione, che veniva partecipato al ricorrente in data 16 ottobre 2013.
La p.a., conseguentemente, correggeva il giudizio espresso e la graduatoria definitiva, assegnando al ricorrente un punteggio inferiore (82,58) rispetto a quello in precedenza attribuito (84,58) e, come tale, non utile per la nomina, atteso che al controinteressato veniva attribuito il punteggio di 83,58.
Avverso tale determinazione il militare ha quindi reagito con ricorso giurisdizionale, estendo il gravame anche agli atti presupposti, singolarmente indicati.
Il controinteressato si è costituito ed ha contestato le ragioni di ricorso.
Quindi, la parte ricorrente ha ribadito le ragioni del gravame principale con motivi aggiunti con i quali ha contestato il decreto dirigenziale 25 settembre 2013, n. 3896.
Si è infine costituita l’amministrazione resistente.
Il ricorso principale è affidato ad un unico e variamente articolato motivo di gravame, le cui ragioni risultano reiterate nel ricorso per motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la parte ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
Alla udienza pubblica del 14 giugno 2019 il ricorso, previa audizione delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente l’avvocatura erariale ha eccepito il difetto di competenza del giudice adito, anche con riferimento all’antitetico reclamo giudiziario, avanzato dal controinteressato e scrutinato dal Tar Puglia-Lecce.
Ora, in disparte il fatto che l’indicato ricorso ( R.G. n.734/13) è stato dichiarato, con sentenza n. 1202/14 del Tar Puglia Lecce “ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione della Difesa, con d.d. n. 3896 del 25 settembre 2013, modificato il Decreto Interdirigenziale -n. 505 dell’8 febbraio 2013- impugnato in senso favorevole al D’Ambrosia, che veniva pertanto promosso al grado di Primo Maresciallo con decorrenza giuridica e amministrativa alla data del 1° gennaio 2009”, nel caso di specie, in realtà, la presente vicenda processuale attiene ad un concorso a valenza nazionale, per cui la competenza è, all’evidenza, del tribunale adito ( art. 13, comma 3 cpa).
Ciò detto, in primo luogo il ricorrente, con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti ha eccepito l’erronea attribuzione del punteggio ai test culturali tecnico militare, sia con riferimento a quello allo stesso assegnato, che rispetto a quelli attribuiti al controinteressato asseritamente non adeguati ai quattro errori dal predetto commessi.
Il ricorrente, poi, ha lamentato la mancata contabilizzazione da parte della commissione dei titoli professionali, in particolare la qualifica EC, dei due attestati “ frequenza corso HITN, dell’attestato di frequenza al corso di specialista di elicottero e attestato di abilitazione a condurre motori non superiori a 400 hp.
La p.a., invero ha valutato tre dei corsi, escludendo l’attestato di frequenza al corso di formazione specialisti di elicottero categoria tecnici di macchina, così come non è stato valutato il corso teorico di transizione elicottero NH -90, che a dire del ricorrente sarebbe stato superato con la violazione di 95/100.
In realtà tale documento, pur indicato al numero 12 del foliario di parte ricorrente, non risulta allegato, per cui, su tale questione, la parte non ha assolto il necessario onere probatorio.
Con riferimento alla mancata attribuzione di punti per il titolo del ricorrente non valutato dalla Commissione è necessario considerare che, come rilevato dall’avvocatura erariale e dal controinteressato, l’indicato titolo non indica, né riporta il punteggio finale conseguito, quindi, a mente delle previsioni espresse dalla commissione nell’allegato 2 del verbale n. 1 del 22 maggio 2012 non poteva, né doveva essere valutato, come si evidenzia dai documenti in atti ( doc. 16 del foliario della resistente), in cui per tale attestazione non risulta conferito il voto finale.
Con riferimento, poi, alla erronea valutazione espressa dalla Commissione per le tre risposte fornite dal ricorrente e ritenute sbagliate ( risp. nn. 18, 21 e 23), in uno con la correlativa censura circa la erroneità di quattro risposte fornite dal controinteressato ( risp. nn. 13, 19, 26 e 29) e ritenute esatte dalla Commissione, il Collegio osserva.
Il sistema di valutazione utilizzato dalla p.a. per la valutazione della prova di cultura tecnico militare è quello delle c.d. risposte a forma libera.
Invero, tale sistema, per risultare legittimo, evitando, così, soggettive ad arbitrarie interpretazioni da parte della Commissione, richiede necessariamente la predisposizione di preventivi criteri di valutazione.
Il bando di concorso, al riguardo ha fatto generico riferimento al programma riportato nell’allegato D).
Ora, la Commissione di concorso ha ritenuto, con una scelta discrezionale che non è stata oggetto di contestazione giudiziaria, di dover precisare le indicazione di massima, attraverso la predisposizione delle risposte esatte che, pertanto, rappresentano i criteri cui la stessa Commissione ha ritenuto di assoggettarsi.
L’adozione, da parte della Commissione, di tale rigidi parametri comporta che il giudizio relativo alla esattezza delle risposte deve necessariamente conformarsi al paradigma predisposto, considerando, così, errate le risposte estranee e diverse dallo schema.
In altri termini è esatta solo la risposta che riproduce quella originariamente predisposta, anche se il candidato ha utilizzato una diversa terminologia, purchè questa risulti esattamente conforme al concetto espresso nei criteri adottati e predeterminati dalla Commissione, senza alcun adattamento e/o precisazione.
Ritiene il Collegio di dovere richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche riferito alla disciplina generale dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, per cui la predeterminazione dei criteri della Commissione esaminatrice rientra nei suoi compiti inderogabili, caratterizzati da ampia discrezionalità e le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ( Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 1603; id., 25 febbraio 2018, n. 705; id., 3 aprile 2014, n. 1596; in generale sui concorsi pubblici: sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5770; sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334; id., 26 gennaio 2015, n. 330; id., 17 giugno 2014, n. 3050; sez. IV, 11 luglio 2013, n. 3747).
La Commissione al riguardo ha predisposto, come detto, non già elastici criteri di massima, ma una rigida griglia delle risposte ritenute esatte per ciascun quesito.
L’indicato criterio non è stato contestato dal ricorrente, per cui ne discende che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585).
Ora, nel caso di specie, la presenza di rigidi canoni per la individuazione delle riposte esatte non consente alla Commissione alcuna attività interpretativa o additiva delle risposte fornite, avendo la stessa operato una autolimitazione dello scrutinio ad esso affidato.
Ne consegue, quindi, che sono da ritenersi corrette le sola risposte puntualmente conformi al modello predisposto dalla Commissione.
Diversamente opinando verrebbe assegnata alla Commissione una non consentita discrezionalità, se non arbitrarietà, nella valutazione delle risposte con evidente violazione della par condicio.
Ciò detto, il ricorrente ha ritenuto esatte le risposte dallo stesso fornite ai numeri :18, 21 e 23 del questionario e, contestualmente errate quelle indicate dal controinteressato ai numeri : 13, 19, 26 e 29.
La disamina del dato fattuale evidenzia che il ricorrente, con riferimento ai quesiti riportati ai numeri 18, 21 e 23, oggetto di riesame da parte della Commissione e dallo stesso ritenute correttamente evase, invero, risulta fornita una risposta diversa da quella indicata dalla previsione della Commissione, sicchè la valutazione espressa dalla Commissione, circa la erroneità delle risposte fornite dal ricorrente al riguardo, è corretta.
Con riferimento alle risposte fornite dal controinteressato ai quesiti di cui ai nn. 13, 19, 26 e 29 ed oggetto di puntuale contestazione da parte del ricorrente che le ha ritenute, contrariamente al giudizio della Commissione, erronee, ritiene il Collegio, come emerge dagli atti di causa, che anche il controinteressato non ha fornito la risposta prevista dalla Commissione.
Con riferimento alla domanda n. 29, invece, risulta che il predetto controinteressato ha indicato, correggendo una precedente risposta, esattamente l’anno 1946.
Il controinteressato ha censurato le risposte del ricorrente, di cui ai numeri 21 e 23, affermando che le stesse erano errate, mentre per quelle dallo stesso fornite ed oggetto di contestazione, si è limitato a ribadire e mutuare il positivo giudizio al riguardo espresso dalla Commissione.
Per entrambe le censure valgano i rilievi sopra esposti.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, ossia con riferimento alle censure svolte nei confronti delle risposte fornite dal controinteressato ai numeri 13, 19, 26 ai fini di una nuova determinazione, da parte della p.a, del punteggio finale del controinteressato e della conseguente posizione spettante al ricorrente.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.