Per il Consiglio di Stato “va rimessa alla Corte di Giustizia Ue la questione se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nell’art. 31, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’interno, la quale prevede un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari della Polizia di Stato”.
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR che accoglieva il ricorso di un concorrente contro la sua esclusione dal concorso funzionari tecnici psicologi della PS.
Tra i requisiti previsti dal concorso era richiesta l’età massima di anni 30.
Per i Giudici di Palazzo Spada vi sono dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto Comunitario ed una presunta discriminazione in base all’età.
Il Collegio ha ritenuto che il possibile contrasto non sia superabile con la disapplicazione diretta della norma nazionale in favore di quella europea.
Si rende così necessaria la pronuncia del giudice europeo.
Sempre secondo il Collegio “A semplice lettura del citato art. 30, d.lgs. n. 334 del 2000, del decreto 18 luglio 1985 e dell’art. 1, l. n. 56 del 1989, è evidente che le funzioni del commissario tecnico psicologo sono essenzialmente di carattere tecnico scientifico. Non sono previste come essenziali a questa figura professionale funzioni operative di tipo esecutivo che come tali richiedano capacità fisiche particolarmente significative, paragonabili a quelle richieste al semplice agente di un corpo di polizia nazionale come delineate dalla sentenza Sorondo di codesta Corte, comunque ritenute compatibili con un limite di età superiore di cinque anni a quello qui contestato”
Sempre secondo il Giudici è significativo il confronto con un precedente della Corte Europea “che ha considerato come sproporzionato lo stesso limite di 30 anni per l’accesso alla qualifica di agente semplice, in un caso in cui le relative funzioni erano prevalentemente amministrative, ma non escludevano comunque in assoluto interventi basati sulla forza fisica (..) quindi il limite si dovrebbe ritenere incongruo in questo caso, in cui gli interventi di questo tipo sono del tutto estranei alle mansioni tipiche della qualifica”.
Va infatti considerato, conclude il Collegio, “che l’art. 43 del citato d.P.R. n. 337 del 1982 prevede che “Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni”, e quindi configura questo impiego come eccezionale, e comunque sempre da disporre nell’ambito delle mansioni tecniche caratteristiche dei vari ruoli”.
Di conseguenza, con ordinanza del 03.09.2021, il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Non resta che attendere pertanto l’esito del giudizio comunitario.
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