Lo Studio Legale Parente ha ottenuto rilevanti vittorie nei contenziosi amministrativi riguardanti l’esclusione dei candidati dai concorsi per Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria a seguito di un infortunio occorso durante lo svolgimento delle prove di efficienza fisica. Vi è, infatti, un orientamento giurisprudenziale che tutela il diritto dei candidati a non essere penalizzati da eventi imprevedibili e non imputabili, ribadendo la possibilità di ripetere la prova in determinate circostanze. Gli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti hanno dimostrato ancora una volta la loro profonda competenza nella materia del diritto militare e dei concorsi pubblici, garantendo la piena tutela dei diritti dei propri assistiti.
La giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici, in particolare per l’accesso alle Forze Armate e di Polizia, ha sviluppato un orientamento complesso e articolato riguardo alla ripetizione delle prove di efficienza fisica in caso di infortunio. Se da un lato vige il principio di autoresponsabilità del candidato e la necessità di rispettare la lex specialis del concorso, dall’altro si afferma la tutela del favor participationis e dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
Orientamenti a favore della ripetizione della prova:
Numerose pronunce hanno riconosciuto il diritto alla ripetizione della prova fisica qualora l’infortunio o il malore sia qualificabile come “causa di forza maggiore”, ovvero un evento sopravvenuto, eccezionale e imprevedibile, non imputabile al candidato e che ne abbia oggettivamente impedito il regolare svolgimento o superamento della prova. In tali casi, l’esclusione automatica del candidato è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata, in quanto non dimostra un’inidoneità fisica cronica, ma solo una temporanea inabilità TAR Lazio, Sezione I-quater, 05/03/2025, n. 04692, TAR Lazio, Sezione I-quater, 31/12/2024, n. 23900, TAR Lazio, Sezione I Bis, 19/09/2017, n. 09829, TAR Lazio, Sezione I Bis, 29/01/2024, n. 01602, TAR Lazio, Sezione I-quater, 07/02/2025, n. 02838, TAR Lazio, Sezione I Quater, 19/03/2025, n. 05708, TAR Lazio, Sezione I-Quater, 08/11/2024, n. 19761, TAR Lazio, Sezione III Quater, 02/02/2022, n. 1230, TAR Lazio, Sezione II, 22/08/2024, n. 15917.
In questi casi, l’Amministrazione ha l’obbligo di prevedere una sessione di recupero, purché l’impedimento sia documentato tempestivamente con certificazione medica specifica (preferibilmente da struttura sanitaria pubblica e con data certa) e non comporti un eccessivo aggravio procedurale o una lesione della par condicio tra i concorrenti. Il differimento non viola la par condicio se le prove non si svolgono contestualmente per tutti i candidati e se la sessione di recupero è compatibile con i tempi della procedura concorsuale TAR Lazio, Sezione I-quater, 05/03/2025, n. 04692, TAR Lazio, Sezione I Bis, 19/09/2017, n. 09829.
Orientamenti più restrittivi sulla ripetizione della prova:
Esistono tuttavia pronunce che adottano un approccio più rigoroso, specialmente quando la lex specialis del concorso prevede espressamente il divieto di ripetizione o differimento. In particolare, si tende a negare la ripetizione se l’infortunio si verifica dopo l’inizio della singola prova fisica, considerando che il candidato ha l’onere di segnalare immediatamente qualsiasi impedimento prima di iniziare l’esercizio TAR Lazio, Sezione I Stralcio, 25/10/2023, n. 15779.
Inoltre, la documentazione medica privata o priva di data certa e protocollo è spesso ritenuta insufficiente a superare il valore fidefacente del verbale della commissione di concorso, che attesta il regolare svolgimento della prova senza incidenti TAR Lazio, Sezione I Stralcio, 15/07/2024, n. 14287. Alcune sentenze ribadiscono la legittimità dell’esclusione automatica per il mancato superamento dei parametri minimi, anche se causato da infortunio, se la lex specialis lo prevede e l’infortunio non rientra nei casi tassativamente previsti per il differimento (ad esempio, se l’infortunio avviene durante una prova già superata che pregiudica la successiva) TAR Lazio, Sezione V, 24/02/2025, n. 04019.
Conclusioni:
Le vittorie ottenute dallo Studio Legale Parente in un caso così delicato dimostrano l’importanza di un’attenta analisi della fattispecie concreta e di una solida strategia legale. La possibilità di ottenere la ripetizione di una prova fisica a seguito di infortunio dipende dalla capacità di dimostrare la natura eccezionale e non imputabile dell’evento, la tempestività della segnalazione e la validità della documentazione medica, bilanciando le esigenze di celerità dell’Amministrazione con i diritti fondamentali del candidato.
Lo Studio Legale Parente, con l’esperienza degli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, si conferma un punto di riferimento per tutti coloro che cercano assistenza legale qualificata in materia di concorsi nelle Forze Armate e di Polizia, in particolare per le esclusioni dovute a problematiche di idoneità fisica o infortuni.
Concorsi Forze di Polizia: Il Diritto alla Ripetizione delle Prove Fisiche per Infortunio.
