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Annullamento graduatorie ed esito prova scritta Ministero Giustizia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2022, proposto da Fabiano Vania, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli e dall’avvocato Rosario Buccella, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Emilia, n. 81, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
– Ministero della Giustizia;
– FORMEZ PA;
– Commissione Interministeriale RIPAM;
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dell’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Sonia Cicatiello, Erminia Di Rienzo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della graduatoria dei “vincitori” del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all’Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia”, profilo giuridico, presso il Distretto della Corte d’Appello di Salerno per n. 218 unità (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021), adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non include la ricorrente;
– della graduatoria degli “vincitori e idonei” del Concorso stesso, adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non include la ricorrente;
– dell’esito della prova scritta svoltasi in data 25 novembre 2021, ore 8.30, presso la sede di Napoli, nell’ambito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all’Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia”, profilo giuridico, presso il Distretto della Corte d’Appello di Salerno per n. 218 unità (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021), resa visibile in data 1° dicembre 2021 nell’area personale dei candidati sul Portale Formez Smart;
– del verbale di correzione della prova scritta e di attribuzione del punteggio, ove adottato, non conosciuto;
– dei verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi – afferenti alla valutazione dei titoli – non cogniti, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punti 2 per i concorrenti in possesso della c.d. “laurea specialistica” e/o nella parte in cui non prevedono l’attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori N. 00922/2022 REG.RIC. della c.d. “laurea magistrale”;
– del bando di concorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021) nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di punti 2 integrativi in favore dei candidati che siano in possesso della c.d. “laurea specialistica” e non in favore di quelli che siano in possesso della c.d. “laurea magistrale”, quale proseguimento della laurea triennale (titolo di accesso per la partecipazione al Concorso);
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio a lei spettante per la prova scritta (21.375 e non 20,25), nonché la corretta attribuzione dei titoli valutabili, e, di conseguenza, ad essere inserita nella graduatoria dei
vincitori del concorso e, in subordine, in quella degli idonei.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Roberto Politi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone parte ricorrente di aver preso parte alla procedura selettiva precedentemente indicata e di aver conseguito un punteggio di 20,25, non sufficiente a raggiungere l’idoneità, per la quale sarebbe stato necessario il punteggio di 21/30.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione N. 00922/2022 REG.RIC. dei principi di buon andamento, trasparenza, di imparzialità della Pubblica Amministrazione, del legittimo affidamento, del principio di uguaglianza. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Erroneità dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Violazione della par condicio concorsorum. Disparità di trattamento Contesta parte ricorrente il punteggio attribuito con riferimento al quesito n. 16 (“Cosa dispone il comma 9-bis, l. 241/1990, sul soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’emanazione di un provvedimento?”), in ordine al quale:
– secondo la Commissione, la risposta esatta era la terza,
– mentre la candidata aveva individuato quale risposta esatta la seconda.
2.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, di imparzialità della Pubblica Amministrazione, del legittimo affidamento, del principio di uguaglianza. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Erroneità dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Violazione della par condicio concorsorum. Disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione della lex specialis e del decreto interministeriale 9 luglio 2009. Se, con l’attribuzione del punteggio (+ 0,75) e l’eliminazione della penalità (-0,375) relativamente al quesito di cui sopra, la ricorrente rientrerebbe tra i vincitori, quest’ultima lamenta che, in sede di valutazione dei titoli, sia stata omessa
l’attribuzione del punteggio ulteriore (punti 2) previsto dal punto i.), lett. b), comma
2, dell’art. 6 del bando di concorso, in favore di coloro che siano in possesso della laurea magistrale.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 7 febbraio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 16 febbraio, memoria recante analitica controdeduzione alle argomentazioni esposte con il ricorso introduttivo, conseguentemente N. 00922/2022 REG.RIC. insistendo per la reiezione di quest’ultimo.
5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata accolta con ordinanza della Sezione IV di questo Tribunale, n. 1195 del 24 febbraio 2022.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2022.
7. In primo luogo, vanno disattese le eccezioni di tardività del gravame, nonché di difetto di legittimazione passiva (con riferimento alla posizione dell’intimato Ministero della Giustizia) sollevate dalla difesa erariale. Quanto a quest’ultima, sulla base dell’orientamento dalla Sezione più volte espresso (cfr., ex multis, 14 luglio 2022, n. 9810), è infatti irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato a Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “legittimazione passiva,
che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale”.
Né si rivela fondata l’ulteriore eccezione di tardività del gravame, atteso che il mezzo di tutela è stato tempestivamente proposto con riguardo alle Amministrazioni intimate, avuto riguardo alla data di pubblicazione delle graduatorie (atto avente univoca rilevanza pregiudizievole, quanto alla posizione pretensiva dalla parte dedotta in giudizio).
8. Nel merito, il ricorso si rivela solo parzialmente fondato.
9. Il quesito n. 16, oggetto del primo degli articolati motivi di doglianza, era così
formulato: “Cosa dispone il comma 9-bis, art. 2, l.n. 241/1990, sul soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’emanazione di un provvedimento:
– L’organo di governo lo individua nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito allo stesso organo di governo; N. 00922/2022 REG.RIC.
– Lo stesso articolo recita: “Il potere sostitutivo è attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente dell’amministrazione”;
– L’organo di governo lo individua nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione”.
Ai concorrenti è stata, intenzionalmente, prospettata – con riguardo alla seconda risposta, cioè quella opzionata dalla ricorrente – la verifica circa l’effettiva formulazione letterale dell’art. 2, comma 9 bis della legge 241/1990 (“Lo stesso articolo recita: …”), non già la sua interpretazione. Come da questa Sezione già rilevato (cfr. sentenza 3 marzo 2022, n. 2520), in base ad una comparazione tra il testo proposto in sede concorsuale ed il testo di legge si deve tenere conto che la disposizione legislativa recita: “il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione”; il che è ben diverso dalla formulazione secondo cui il predetto potere “è attribuito” agli organi in questione. La differenza non può ritenersi puramente semantica, ma giuridico – sostanziale, e ciò sul presupposto dell’inconferenza a legge di una lettura secondo cui l’organo di governo possa individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi, perché ciò comporterebbe che l’uso dell’espressione “è attribuito” finirebbe per cristallizzare un’attribuzione che, al contrario, è – dal punto di vista legislativo – soltanto eventuale; questa è, dunque, la ragione per cui nel caso in cui il predetto organo ometta di provvedere alla nomina, il potere sostitutivo “si considera” attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, ancora, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione; in sostanza, la disposizione della legge 241/1990, oggetto del N. 00922/2022 REG.RIC. contendere, ha stabilito che solo a fronte dell’omessa individuazione del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi, questi siano attribuiti a più soggetti ex lege individuati.
10. Se, alla luce di quanto esposto, vanno respinte le censure di cui al primo motivo di ricorso, sono, diversamente, fondate le doglianze concernenti il mancato riconoscimento, in favore dell’interessata, di due ulteriori punti in ragione del possesso della laurea magistrale. Secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dalla Sezione, “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).
11. Vanno conseguentemente annullati – in parziale accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Come sopra delimitata l’accoglibilità del gravame alla sola omessa attribuzione di due punti per la laurea specialistica dall’interessata vantata, soggiunge il Collegio che alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai N. 00922/2022 REG.RIC. sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza. La caratterizzazione della controversia – unitamente alla parziale soccombenza – integra idoneo fondamento giustificativo ai fini della compensazione, fra le parti costituite, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione; e, per l’effetto, in tali limiti annulla gli atti con esso impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Grauso, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO