Sentenza
sul ricorso n. 3931 del 2001, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via degli Scipioni n. 52;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- del decreto di non idoneità, a firma del Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, notificato in data 25 gennaio 2001, con il quale il ricorrente in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al d.l. 13.9.1996, n. 479, è stato giudicato non idoneo all’atto dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 123, lett. h) e lett. p), del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 per “Distonia neurovegetativa di tipo ipersimpaticotonico con tachicardia ed ipertensione arteriosa 145/90 frequenza 117 …. – Iperglicemia 170 mg/dl….. ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso:
- il bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 96 – IV serie speciale del 3.12.1996, nella parte in cui è prevista la insindacabilità dei giudizi di non idoneità formulati dalle Commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione (art. 3, comma 3);
- la comunicazione della Commissione accertamenti psicofisici – Segreteria Reclutamento del Ministero della Giustizia – D.A.P., datata 08.01.2001, notificata in pari data, a firma del Segretario della Commissione, con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo”;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2007 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Dopo aver prestato servizio nell’Aeronautica Militare per tre anni (dal 4 marzo 1988 al 6 marzo 1991), durante i quali è stato sottoposto a molteplici e rigorosi esami clinici e di laboratorio, riportando sempre un profilo sanitario assolutamente soddisfacente, il ricorrente inoltrava domanda di arruolamento come agente di Polizia Penitenziaria, ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479.
Convocato l’8 gennaio 2001 per essere sottoposto agli esami clinici generali e alle prove strumentali di laboratorio, veniva giudicato non idoneo dalla Commissione preposta per “Distonia neurovegetativa di tipo ipersimpaticotonico con tachicardia ed ipertensione arteriosa 145/90 frequenza 117 – Iperglicemia 170 mg/dl”.
Avverso tale determinazione il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:
- Violazione dell’art. 107 D.L.VO. 30 ottobre 1992, n. 443, in relazione anche agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.. Eccesso di potere sotto vari profili. Vizio della funzione;
- Violazione dell’art. 123, lett. h) e p), D.L.VO 30 ottobre 1992, n. 443. Errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. La diagnosi della Commissione è in assoluto contrasto con le risultanze delle verifiche e degli esami di laboratorio presso strutture pubbliche ai quali il ricorrente si è sottoposto;
III. Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta. Il provvedimento impugnato è motivato solo in apparenza ed in modo assolutamente illogico perché la diagnosi confligge con espliciti ed impliciti giudizi di idoneità riportati dal ricorrente in precedenza ed è documentalmente smentita dalla certificazione medico-specialistica allegata.
Con atto depositato in data 10 aprile 2001 si è costituito il Ministero della Giustizia.
Con ordinanza n. 341-c/2001 il Tribunale ha disposto un accertamento d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, in ordine alla sussistenza o meno delle patologie riscontrate.
In data 20 giugno 2002 sono pervenute le risultanze dell’accertamento, dalle quali – in sintesi – è risultato che il ricorrente è “idoneo al concorso cui aspira”.
Con ordinanza n. 4824/2002 del 3 settembre 2002 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
Con memorie depositate in data 9 novembre 2001 e in data 3 settembre 2002 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, reiterando le censure già formulate.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 luglio 2007.
Diritto
- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente denuncia l’illegittimità del decreto con il quale è stato escluso dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, essendo risultato non idoneo all’esame clinico generale ed alle prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, con la seguente diagnosi: “Distonia neurovegetativa di tipo ipersimpaticotonico con tachicardia ed ipertensione arteriosa 145/90 frequenza 117 Art. 123 Lettera h) – Iperglicemia 170/dl Art. 123 Lettera p)”, chiedendone l’annullamento.
A tal fine contesta, tra l’altro, il presupposto di fatto su cui poggia il provvedimento impugnato e cioè asserisce che la diagnosi della Commissione medica, così come formulata, deve ritenersi del tutto erronea; a supporto della fondatezza del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, allega risultanze di verifiche mediche presso strutture pubbliche, nelle quali non figura alcuna disfunzione, alterazione o anomalia cardiaca e glicemica.
1.2. In ragione del rilievo che il giudizio espresso sui requisiti fisici richiesti per l’assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr, tra le altre, C.d.S., sent. n. 4053 dell’8 luglio 2003; C.d.S., sent. n. 1392 del 27 ottobre 1998), questo Tribunale ha disposto un accertamento d’ufficio.
Tale accertamento ha dato esito negativo in relazione alla sussistenza delle patologie menzionate nel giudizio impugnato.
Dal verbale di visita NR. 32 del Centro Militare di medicina legale – Roma Cecchignola, “Sezione di Medicina Legale”, prodotto agli atti, risulta, infatti, che la Commissione riunitasi “per valutare OMISSIS” ha espresso il seguente parere medico legale: “Idoneo al concorso cui aspira”.
Stante il riportato esito, va evidenziata l’erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda l’impugnato giudizio di inidoneità all’assunzione e la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere.
- Tanto rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso, sicché le altre censure sollevate sono assorbite.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater accoglie il ricorso n. 3931/2001 e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministero della Giustizia, notificato in data 25 gennaio 2001, di esclusione del ricorrente dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.