SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 1999, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio D’Alessio, Patrizia Totaro, Giancarlo Viglione, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia DAP comunicato il 24.12.1998 con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123, D.LVO 443/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia DAP comunicato il 24.12.1998 con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123, D.LVO 443/92.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e motivazione, contraddittorietà manifesta, illogicità.
Con ord. n. 802/1999 il Tar ha disposto di sottoporre il ricorrente ad accertamenti. Sulla base della disposta verificazione, con ord. n. 1804/1999, il Tar ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
L’istante è stato, pertanto, ammesso al Corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento di Parma e poi assunto in servizio.
In data 19.11.2012 ha depositato memoria il Ministero resistente nella quale ha sostenuto la carenza di interesse per improcedibilità.
In data 14.11.2012 ha depositato memoria il ricorrente nella quale insiste per l’accoglimento e precisa che ormai da circa tredici anni presta servizio.
Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.