SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia-Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;
per l’annullamento
del verbale della Commissione accertamenti psicofisici del Ministero Giustizia – DAP – datata 10.1.2001 con cui il ricorrente in relazione al concorso per l’assunzione nel corpo di Polizia penitenziaria di cui al DL 479/1996 è stato giudicato non idoneo ex art. 123, h, DLVO 443/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il verbale della Commissione accertamenti psicofisici del Ministero Giustizia – DAP – datata 10.1.2001 con cui il ricorrente in relazione al concorso per l’assunzione nel corpo di Polizia penitenziaria di cui al DL 479/1996 è stato giudicato non idoneo ex art. 123, h, DLVO 443/1992.
Con ord. n. 266/2001 il Tar ha disposto di sottoporre il ricorrente ad accertamenti. Sulla base della disposta verificazione, con ord. n. 3865/2001, il Tar ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
L’istante è stato, pertanto, ammesso al Corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento di Parma e poi assunto in servizio.
Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.