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Esclusione assunzione Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3551 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

per l’annullamento

del decreto Ministero Giustizia – DAP – datato 12.2.2001 – di esclusione dal concorso per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del Ministero Grazia e giustizia DAP, datato 12.2.2001, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 123, lett. m), D.LVO 443/92.

Con ord. n. 336/2001 il Tar ha disposto di sottoporre il ricorrente ad accertamenti. Sulla base della disposta verificazione, con ord. n. 5954/2001, il Tar ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

L’istante è stato, pertanto, ammesso al Corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento di Parma e poi assunto in servizio.

Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.