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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5733 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provv.to n. 1285/2000 datato 14.3.2000 con il quale si escludeva il ricorrente dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, per aver superato il limite di età;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento del Ministero Giustizia DAP n. 1285 datato 14.3.2000 con il quale il ricorrente è stato escluso in relazione al concorso per assunzione di 1.400 agenti nel Corpo di Polizia penitenziaria per superati limiti di età.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1) Violazione L. 25/1989;

2) Violazione della norma di cui art. 2, comma 1, n. 2, lett. D), DPR 487/1994;

3) Violazione artt. 3, 51, comma 1, 97 Cost.;

4) Violazione ed errata applicazione art. 3, comma 6, L. 127/1997.

Con ord. 3359 /2000 la domanda cautelare è stata accolta.

Controparte deposita memoria in data 22.5.2013.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La giurisprudenza ha già più volte affermato che :

a). l’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata – sostituendo la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata”;

b). tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d) del più volte citato D.P.R. n. 487 del 1994 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, il quale fa espresso richiamo alla predetta legge n. 958 del 1986;

c). in relazione alle peculiarità del concorso in esame e nella considerazione della piena compatibilità della richiamata disciplina con la natura del concorso stesso, avrebbe dovuto prevedersi l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77 della legge n. 237 del 1964 (e reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996) consistente nell’elevazione del limite di età previsto per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata (in senso conforme: Cons. Stato – parere 15 marzo 1999, n. 433; TAR Lazio – Roma – Sez. I – 10 ottobre 2003, n. 8195; 17 febbraio 2003, n. 1096; 11 aprile 2000, 2977);

d). in relazione poi al Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996, va rilevato che con sentenza di questo Tribunale n. 2977 del 2000 è stato disposto l’annullamento parziale di tale decreto per la dichiarata illegittimità dello stesso nella parte in cui fissa il limite massimo di età per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria in 28 anni, senza prevedere l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77 della legge n. 237 del 1964 – reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996 – dell’elevazione del previsto limite di età per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini cha hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata.

In conclusione, deve riconoscersi al ricorrente – anche alla luce del contenuto conformativo discendente dalla citata sentenza n. 2977 del 2000 – il beneficio dell’elevazione del limite di età per un periodo corrispondente a quello del servizio prestato, con conseguente illegittimità della disposta esclusione di cui al gravato provvedimento, che si fonda sul decreto interministeriale dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale, che pertanto va annullata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.