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Non idoneità arruolamento VFP4 per positività THC

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo sul ricorso numero di registro generale 6095 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

del provvedimento (verbale degli accertamenti sanitari) datato e notificato il 19.4.2011, con cui la resistente ha comunicato al ricorrente la non inidoneità all’arruolamento nei ruoli dei V.F.P.4 dell’Esercito Italiano per “note di impulsività in accertata positività all’11 NOR – DELTA – 9 – THC COOH (PS4)” e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 2 novembre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi;

Difese come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

 

Visti i depositi delle parti, ivi compresi quelli – di memoria e documentali – effettuati da parte ricorrente in data 28.10.2011 e non controdedotti;

Considerato che da essi risulta plausibile la fondatezza della fondamentale censura in ricorso, la quale afferma che la positività deriva dall’uso di medicinali assunti in data di poco anteriore al test;

Considerato che risultano fondate anche le ulteriori censure, le quali lamentano che:

– l’Amministrazione, prima dell’atto impugnato, non ha tenuto conto delle controdeduzioni del ricorrente;

– sotto altro profilo, le “note di impulsività” non rilevano ai fini del giudizio di non idoneità, poiché l’atto impugnato ha richiamato soltanto il codice 05 della direttiva tecnica 5 dicembre 2005 (e non il precedente codice 04: n.d.r.);

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 novembre 2011.