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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15910 del 1998, proposto da:
Caravelli Carmine, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Erennio Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del decreto del Ministero di Grazia e giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, datato 24 agosto 1998, notificato il successivo 12 settembre 1998 a firma del Direttore Generale, con il quale il ricorrente, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al d.l. 13 settembre 1996 n. 479 era giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 122. lett. d) d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 “deficit visus o.d. 5/10 o.s. 4/10”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi:

– il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – 4a s.s. del 3 dicembre 1996 di aumento i organico di 1400 unità di personale maschile del Corpo predetto, nella parte in cui è prevista la insindacabilità dei giudizi di non idoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione;

– il provvedimento della Commissione Accertamenti psicofisici del 26 giugno 1998, notificato in pari data di non idoneità;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di cui in epigrafe, l’istante arruolatosi il 20 aprile 1993 nelle Forze armate e congedatosi con il grado di caporalmaggiore in data 19 aprile 1995, premesso di aver presentato domanda per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria a seguito della pubblicazione del bando di aumento organico per 1400 unità sopra specificato, impugnava il decreto ministeriale di non idoneità e conseguente esclusione dall’assunzione, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., nonché eccesso di potere sotto vari profili, con riferimento alla prescrizione di insindacabilità del bando presupposto;

2 – violazione e falsa applicazione degli artt. 122., lett. d) d.lgs. n. 443 del 1992, nonchè eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria poichè la diagnosi di inidoneità è palesemente contraddittoria con gli accertamenti svolti dallo stesso ricorrente sia alla A.S.L. di Matera che presso l’Istituto di Medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;

3 – eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e vizio della funzione, irragionevolezza del’azione amministrativa ed ingiustizia manifesta.

L’istante chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento di inidoneità.

Si costitutiva con memoria formale l’Avvocatura dello Stato.

A seguito dell’espletamento di una verificazione , disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 59 del 1999, il prof. Massimo G. Bucci dell’Università degli studi di Roma – Cattedra di oftalmologia, incaricato di accertare l’idoneità quanto a deficit visivo del ricorrente, produceva nota con cui attestava che lo stesso presentava un visus di o.d. 7/10 e o.s. 8/10.

Pertanto, con successiva ordinanza n. 1223 del 1999, il TAR accoglieva l’istanza cautelare e per l’effetto sospendeva il provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio che l’accertamento effettuato, con le garanzie del contraddittorio tra le parti, ha chiaramente evidenziato l’illegittimità del decreto ministeriale impugnato con riferimento ai profili di difetto di istruttoria ed errore nei presupposti.

Costituisce orientamento pacifico l’esperibilità nell’ambito del giudizio di legittimità, anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, delle verificazioni quale strumento teso all’ accertamento del presupposto di fatto posto dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, mirando appunto a consentire l’esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sui presupposti.

Sotto tale aspetto, dunque, deve ritenersi non preclusa la sindacabilità da parte del giudice amministrativo dell’esito dell’accertamento tecnico svolto dalla Commissione pur in presenza della censurata disposizione del bando.

Alla luce di quanto considerato, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto, debbono essere annullati il decreto ministeriale impugnato ed il presupposto accertamento di inidoneità.

Le spese di lite seguono soccombenza; pertanto, l’Amministrazione resistente è condannata al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, che sono determinate nella misura di euro 2000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il decreto ministeriale impugnato ed il presupposto accertamento di inidoneità.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, che sono determinate nella misura di euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.