SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Erennio Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;
sul ricorso numero di registro generale 7751 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 8081 del 2002:
del provvedimento, di estremi non conosciuti, d’inquadramento del ricorrente come agente del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui è determinata la decorrenza giuridica dal 27/12/01,
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica;.
quanto al ricorso n. 7751 del 2003:
per il risarcimento danni subiti per il ritardo nell’arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia e di Ministero Della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i ricorsi in epigrafe l’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento, di estremi non conosciuti, d’inquadramento come agente del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui è determinata la decorrenza giuridica dal 27/12/01 e il riconoscimento del suo diritto al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica; e il risarcimento danni subiti per il ritardo nell’arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria.
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 70 del CPA per le evidenti ragioni di connessione soggettiva, oggettiva e procedimentale, che ne consigliano la decisione con un’unica sentenza.
Tanto premesso, i ricorsi sono fondati nei limiti e sensi che seguono.
La Sezione si è già pronunciata sulla questione (cfr., nn. 25004/2010; 9064/2011) affermando i seguenti principi :
a). in primo luogo, si rende anzitutto applicabile l’orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292). Spetta, inoltre, l’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.
b). Secondo la stessa giurisprudenza non può viceversa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione, atteso che tale diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio.
c). Relativamente a detto periodo va invece liquidato il risarcimento del danno.
Al riguardo è anzitutto da osservare non essere dubbio che la situazione pregiudizievole lamentata dal ricorrente sia conseguita alla riconosciuta illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di assunzione e che, pertanto, la sua cognizione rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.
d). Non è, d’altra parte, neppure dubbio che nella fattispecie l’operato dell’Amministrazione sia, oltre che legato da sicuro nesso di causalità con il pregiudizio sofferto dal ricorrente, anche connotato dall’elemento della colpa.
e). Circa il quantum del risarcimento, esso va determinato in misura pari:
1) alle retribuzioni perse, ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto a carico dell’amministrazione, con detrazione in via equitativa di una percentuale pari al 50 per cento, tenuto conto che in concreto l’interessato nel periodo considerato, privo degli impegni derivanti dal lavoro de quo, ha fruito della possibilità di un positivo diverso utilizzo delle proprie energie per la cura di interessi personali e familiari (in questo senso Cons. di Stato, sez. V, 25 luglio 2006, n. 4639; sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5174); 2) al valore delle corrispondenti contribuzioni previdenziali che in relazione agli importi sub 1) l’amministrazione sarebbe stata tenuta a versare all’Ente di previdenza obbligatoria;
3) alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze e fino al soddisfo. In ordine a quest’ultima voce va rimarcato come ad essa non sia applicabile il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione sancito dall’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che la somma capitale spettante ha natura non retributiva né previdenziale ma risarcitoria.
d). Non possono viceversa liquidarsi gli ulteriori danni prospettati dal ricorrente, stante la mancanza di alcuna prova circa la loro effettiva sussistenza (v. sul punto, Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2010, n. 3397).
La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando :
Riunisce i ricorsi in epigrafe.
Accoglie i ricorsi nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.