SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12577 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Roma, Via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ex art. 22 della legge n, 241 del 1990 formulata dal ricorrente nei riguardi del Ministero della Giustizia,
e per il riconoscimento del diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti nella istanza di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
OMISSIS, agente scelto del Corpo di Polizia penitenziaria, ha presentato all’Amministrazione di appartenenza, istanza, ex lege n. 104/1992, per essere assegnato ad una sede di servizio compatibile con le esigenze di assistenza dei nonni meterni uno dei quali affetto di grave handicap.
Espone di usufruire del beneficio dei permessi mensili per poter assistere i suoi familiari ma che nonostante ciò, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha respinto la succitata istanza di trasferimento a causa di presunte esigenze organizzative.
Espone, altresì, di aver presentato istanza di accesso gli atti e, segnatamente, alla graduatoria dei richiedenti il trasferimento dalla Casa circondariale di Milano San Vittore appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, verso altre sedi, tenuto conto del sovrannumero di n. 14 unità maschili di personale presso tale struttura e della carenza d’i organico presso la sede di servizio oggetto della sua richiesta.
A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, il ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendone l’annullamento con riconoscimento del suo diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione da lui richiesta, all’uopo deducendo le seguenti censure:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e dei principi di imparzialità e di trasparenza, nonché del diritto di difesa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Osserva, al fine del decidere, il Collegio che l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi della disciplina contenuta nella legge n. 241 del 1990, è condizionato dalla sussistenza di specifici presupposti quali la legittimazione all’esercizio del diritto, nonché l’interesse diretto, concreto ed attuale esistente tra l’istante e il documento amministrativo oggetto di domanda.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame è evidente la sussistenza di un interesse diretto e strettamente correlato alla documentazione indicata nella domanda di accesso agli atti sopra riferita del ricorrente in ordine alla conoscenza di atti e provvedimenti finalizzati a ponderare e verificare la sussistenza di profili di illegittimità in ordine all’agire dell’amministrazione ministeriale sull’istanza del ricorrente medesimo a conseguire, ex lege n. 104 del 1992, il trasferimento di sede per poter assistere un familiare affetto da patologia invalidante.
Tale interesse deve ritenersi nel caso in esame sussistente, posto che le ragioni organizzative opposte alla domanda di trasferimento di sede legittimano il ricorrente, soprattutto per esigenze di difesa in sede giurisdizionale, ad avere cognizione piena della situazione organizzativa e di tutti quanti gli elementi fattuali correlati alla sua richiesta a conseguire il bene della vita che odiernamente gli è stato negato, seppur in presenza di un esplicito riconoscimento da parte del Ministero dei presupposti soggettivi per poter usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992.
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di accedere agli atti indicati nella sua istanza mediante esibizione e rilascio di copia da parte dell’Amministrazione che li detiene, con conseguente obbligo da parte di quest’ultima di soddisfare la pretesa soggettiva diritto del ricorrente.
Ne consegue, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra esposti, con condanna della parte soccombente alle spese di giudizio che saranno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della giustizia l’esibizione ed il rilascio al ricorrente di copia degli atti e dei provvedimenti indicati nella sua istanza di accesso agli atti.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio di complessivi euro 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.