SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5120 del 2016, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio rifiuto sulla richiesta di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/90 formulata dalla ricorrente nei confronti del Ministero dell’Interno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di accesso ai documenti da lei inoltrata.
La ricorrente ha esposto di essere figlia ed erede di OMISSIS, assunto in servizio nel corpo di P.S. nel 1977 e congedato dal 17.4.2007 per inabilità fisica, conseguenza delle lesioni riportate in un grave incidente stradale occorsogli nell’espletamento di attività di servizio; successivamente al congedo, a OMISSIS veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità “Cardiopatia ipertensiva con impegno d’organo”, “bronchite cronica” e “spondiloartrosi cervico-dorsale con discopatia C5-C6”; nel 209, inoltre, era stata presentata istanza di aggravamento con riferimento alla cardiopatia ipertensiva, non definita dall’Amministrazione; nel 2011 OMISSIS era deceduto, all’età di 54 anni, per “Infarto del miocardio”.
Successivamente al decesso le eredi, ovvero la odierna ricorrente e la madre Margherita Caruso, anch’essa attualmente deceduta, avevano richiesto la definizione della pratica di aggravamento e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che aveva causato la morte del congiunto, senza esito.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione la ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso al fascicolo personale di OMISSIS, riguardante il rapporto di lavoro intrattenuto con il Ministero dell’Interno, e il fascicolo relativo all’istanza di interdipendenza della infermità che ha determinato il decesso da causa di servizio.
In risposta a tale istanza il Ministero ha trasmesso solo parte della documentazione, ovvero le istanze del 2009 e del 2012, il verbale redatto dalla C.M.O. di Caserta e e i rapporti informativi redatti dalla Questura nel 2009.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 L. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Deve rilevarsi, al riguardo, che la ricorrente, quale erede di OMISSIS, dipendente del Ministero dell’Interno dal 1977 al 2007, in favore del quale era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di alcune delle infermità che lo avevano colpito, è titolare di un concreto e specifico interesse ad ottenere l’esibizione della richiesta documentazione, attinente al procedimento avente ad oggetto le istanze di aggravamento dell’infermità e di interdipendenza da causa di servizio dell’infermità che aveva causato il decesso del congiunto, al fine di tutelare i propri interessi.
A fronte della risposta dell’Amministrazione, che ha provveduto solo parzialmente sull’istanza di accesso, trasmettendo le istanze presentate ed il verbale della C.M.O. ma non il fascicolo personale di OMISSIS, del pari richiesto, il ricorso va accolto con conseguente accertamento del diritto all’accesso agli atti richiesti e condanna del Ministero dell’Interno all’esibizione della richiesta documentazione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
In ragione della peculiarità della questione esaminata ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno all’esibizione in favore della ricorrente di tutti gli atti richiesti con l’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e ss 1. 241/90 in data 22.2.2016, nei termini di cui in motivazione;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.