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Perdita grado per rimozione per motivi disciplinari e cessazione del servizio

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9507 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – datato 26 aprile 2013 con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la conseguente cessazione dal servizio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento, datato 26 aprile 2013, con cui è stata disposta, nei suoi confronti, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la conseguente cessazione dal servizio.

La vicenda disciplinare è principiata da una inchiesta formale, a sua volta originata dalla denuncia in stato di libertà del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 D,P.R. 309/1990 e ai conseguenti accertamenti svolti il 6 agosto 2012 presso il Dipartimento militare di Medicina legale di Roma, in esito ai quali il ricorrente risultava positivo all’esame del “ drug test” per cocaina, con conferma del controesame il 25 ottobre 2012.

Contro tale provvedimento ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale con contestuale istanza cautelare.

La chiesta misura cautelare è stata respinta dal Collegio con Ordinanza n. 53 del 2015.

Avverso tale decisione ha reagito con ricorso in appello l’odierno ricorrente.

Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1321/2015 ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

In esecuzione alla riportata ordinanza veniva prevista l’udienza per il giorno 14 ottobre 2015, in cui la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio, in relazione alle censure avanzate dalla parte ricorrente, disponeva una verificazione.

L’organo incaricato depositava, in data 1° aprile 2016, l’esito degli accertamenti richiesti.

Alla successiva udienza del giorno 13 luglio 2016 il Collegio, con Ordinanza Collegiale n. 9917/206, ordinava alla parte resistente di produrre : “ copia della segnalazione, relativa al riferito fatto reato, trasmessa dalla p.g. alla competente Autorità giudiziaria, nonché gli esiti del procedimento penale così attivato ”.

Tale incombente non veniva adempiuto dall’amministrazione resistente.

All’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 il ricorso veniva nuovamente trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio, rilevata la ingiustificata omissione della parte resistente agli adempimenti disposti dalla Ordinanza Collegiale n. 9917/16, configura il riferito comportamento omissivo nei termini di cui al 4° comma dell’art. 64 cpa e 116 cpc.

Ci detto, osserva il Collegio.

Il provvedimento disciplinare è stato assunto per la riscontrata positività al “ drug test” cui il predetto ricorrente è stato sottoposto.

Sul punto, come detto, il Collegio ha ritenuto dover disporre una verificazione.

L’Organo deputato alla verificazione ha chiesto al Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria di Roma ( organo che ha svolto gli accertamenti contestati) ulteriore documentazione al riguardo, che veniva consegnata in data 5 aprile 2016.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, Servizio Operativo Centrale di Sanità, Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense ha, in data 18 aprile 2016, consegnato la relazione richiesta.

Il citato organo ha rilevato la grave violazione dei protocolli previsti per la repertazione ed analisi del campione da analizzare.

In particolare l’Organo della verificazione ha segnalato che nella documentazione consegnata dalla parte resistente non vi è traccia della suddivisione del campione di urina in quantità da 15 a 30 ml effettuata alla presenza dell’interessato in due diversi aliquote : una destinata ad un esame immediato, l’altra, chiusa e sigillata, controfirmata dall’interessato, per la così detta analisi di revisione.

Inoltre, nel campione repertato non sono state riportate le sostanze ricercate, nè la risposta ottenuta, difettando, inoltre, il tipo di test utilizzato, la relativa strumentazione ed i “cut off”.

Non è stato documentato come il campione è stato conservato, né la temperatura cui lo stesso è stato mantenuto, essendo il predetto prelevato il 6 agosto 2012, mentre l’analisi risulta effettuata il 14 agosto 2012.

Infine l’Organo della verificazione ha rilevato la mancanza dei riferimenti di letteratura o di validazione interna, inoltre nei tracciati GCMS non vi è prova della estrazione di un campione positivo dal quale ricavare il tempo di ritenzione e calcolare i rapporti ionici.

Precisa il detto Organo :” In sostanza il rilievo e la quantificazione della benzoilecgonina è privo dei parametri indispensabili per la certezza del dato, vale a dire, oltre il tempo di ritenzione, i relativi spettri di massa ed i rapporti ionici”.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, Servizio Operativo Centrale di Sanità, Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense ha concluso che i risultati degli accertamenti effettuati sulle urine del ricorrente non sono utilizzabili perché non rispondono ai criteri necessari per un giudizio di certezza e di validità medico legale.

La parte resistente, oltre a non partecipare alle operazioni di verificazione, non ha replicato alle rassegnate conclusioni, per cui il Collegio non ha motivi per discostarsi dalle conclusioni tecniche fornite dall’organo di verificazione.

Conseguentemente il dato fattuale, presupposto al provvedimento disciplinare in questa sede contestato, è stato, all’evidenza, alterato per le gravissime violazione dei protocolli previsti per l’esame delle urine finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacente.

Tale aspetto, sul quale, come detto, la p.a. non ha nemmeno replicato, né contestato, in uno con la omissione da parte della p.a. alla statuizione disposta dal Collegio, evidenzia un vizio del provvedimento assunto che, conseguentemente, comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della determinazione espulsiva contestata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

Il Collegio, inoltre, ordina alla Segreteria di trasmettere la presente Sentenza alla Procura presso la Corte dei Conti per l’eventuale accertamento del complessivo danno erariale conseguente al comportamento tenuto in occasione del procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare in questa sede contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che a mente del D.M. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Il Collegio ordina alla Segreteria di trasmettere la presente Sentenza alla Procura della Corte dei Conti per l’eventuale accertamento del complessivo danno erariale conseguente al comportamento tenuto in occasione del procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare in questa sede contestata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.