menu

Ottemperanza sentenza T.A.R.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3315 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. 1^ Bis – n. 8065/2017, pubblicata mediante deposito in Segreteria il 7.7.2017

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La parte chiede l’ottemperanza della sentenza in epigrafe menzionata.

La stessa è stata impugnata dall’amministrazione resistente ed il gravame è attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato iscritto al numero di registro generale 6805/2017.

Avverso l’indicata sentenza non è stata, però, chiesta alcuna misura cautelare, per cui la stessa, a mente dell’art. 33, comma 2 del cpa, è esecutiva.

Osserva il Collegio.

L’impugnativa di un provvedimento negativo afferente ad un diritto prentensivo, introduce una specifica azione avente ad oggetto la rimozione dal mondo giuridico dell’atto censurato.

Trattasi di un’azione tipica del processo amministrativo.

“Caratteristica di detta azione è che essa lascia comunque impregiudicato il successivo agere della P.A. , con il riconoscimento di un potere-dovere per l’Amministrazione di emanare una “nuova” determinazione , sia pure in conformità ai principi, alle regole a e alle disposizioni contenute nel dictum giurisdizionale prima intervenuto” ( Cons.St., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5513).

Ne consegue che non si configura, né può configurarsi un effetto autoesecutivo del decisum di annullamento, perché tale evenienza è estranea al giudizio di rimozione dell’atto del genere di quello qui in rilievo.

Pertanto, l’intervenuto annullamento, comporta la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione affinchè si ridetermini, sia pure nei termini cogenti definiti dall’originaria decisione (Cons. St., sez. IV, 6 ottobre 2014, n.4987 ).

 

Risulta dagli atti che la p.a., peraltro neppure costituita in giudizio, è rimasta inerte e non ha provveduto, in alcun modo, in conseguenza della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

Tale comportamento omissivo è illegittimo, costituendo un obbligo della p.a. quello di eseguire le decisioni giudiziarie, non sospese dal giudice di appello, in tempi ragionevoli.

Nel caso di specie la sentenza non eseguita risulta pubblicata in data 7 luglio 2017.

Alla luce delle suindicate considerazioni il ricorso può essere accolto ed ordinato alla p.a. di provvedere ad assumere un nuovo provvedimento in merito alla procedura concorsuale oggetto di causa entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione/notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.000,00 ( mille), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.