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Comunicazione di impossibilità riconvocazione prove efficienza fisica Polizia Penitenziaria

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8860 del 2021, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensiva,

della comunicazione del 5.8.2021, in riscontro ad atto di invito formulato dal proprio legale il 30.7.2021, di impossibilità di riconvocarla in altra data, a seguito di infortunio, per le prove di efficienza fisica svoltesi in seno al concorso per l’arruolamento quale allievo agente della Polizia Penitenziaria;

del bando di concorso; del decreto 1.7.21, contenente il diario delle prove di efficienza fisica; del decreto del 22.4.2021, disciplinante le modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica, non cognito;

del provvedimento non cognito e mai notificato di esclusione dal concorso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;

CONSIDERATO che

– OMISSIS riferisce di aver partecipato al concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria – indetto con PDG del 10 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale, Concorsi ed esami n. 80 del 13 ottobre 2020 – e dopo aver superato la prova scritta è stata convocata per il giorno 28.7.2021 per sostenere le prove di efficienza fisica. Espone di aver riportato durante un allenamento un trauma distorsivo alla caviglia, come diagnosticato il 25 luglio 2021 dal Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Copertino, con prognosi di giorni 7, s.c. Tale certificato è stato inoltrato via p.e.c all’Amministrazione Penitenziaria con richiesta di ottenere una nuova convocazione per le prove;

– in data 5 agosto 2021 ha ricevuto comunicazione del diniego così motivato: “il calendario delle prove si è concluso in data 30 luglio 2021 e preso atto della certificazione trasmessa non è stato possibile inserirla in altra data”;

– avverso tale diniego e gli altri atti indicati in epigrafe ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento, ed ha dedotto articolati motivi di eccesso di potere sotto diversi profili, denunciandone nella sostanza la ingiustizia, la irragionevolezza e la disparità di trattamento in quanto la ricorrente che ha contratto un infortunio, non guaribile entro il termine ultimo delle convocazioni alle prove di efficienza fisica sarebbe penalizzata rispetto ai candidati convocati in precedenti date, a quelli che hanno contratto il Covid nonché con riferimento alle candidate in stato di gravidanza, attese le specifiche previsioni normative e del bando disciplinanti le ulteriori convocazioni. Il diniego impugnato sarebbe pertanto irragionevole e disparitario poiché altri candidati fruiranno di un’ulteriore convocazione, o nell’ambito del medesimo concorso (in ipotesi di numero di idonei non sufficiente) o addirittura in occasione del concorso immediatamente successivo, qualora abbiano contratto il Covid o siano in gravidanza;

– il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza e con documentata memoria difensiva, ha evidenziato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione svolto in conformità alle disposizioni di legge e alle regole autoimpostesi con il bando di concorso per la tempistica dello svolgimento delle singole fasi della procedura ed ha concluso per la reiezione del gravame;

– con ordinanza n.5472 del 2021 l’istanza cautelare è stata accolta, ammettendo la ricorrente con riserva alle prove di efficienza fisica ed è stata fissata per il prosieguo la odierna camera di consiglio;

CHE

– da ultimo la ricorrente ha depositato nota di passaggio in decisione ed ha comunicato di aver sostenuto e superato le prove di efficienza fisica del concorso risultando idonea al prosieguo della procedura selettiva, a seguito della pronuncia cautelare;

– alla Camera di consiglio del 14 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

TANTO PREMESSO

Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.

Osserva il Collegio che sebbene da un lato l’Amministrazione abbia previsto la conclusione del calendario di esame nella giornata del 30 luglio 2021, dall’altro è anche vero come la ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date previste dal calendario stesso, contenute entro tale data di scadenza, se non mettendo a rischio la propria salute, stante, in particolare, la diagnosi di “trauma distorsivo di piede e caviglia sin”, con 7 giorni di prognosi, come accertato dalla relazione di Pronto soccorso dell’Ospedale di Copertino, in data 25.7.2021.

Pertanto il motivo dell’istanza di differimento è ascrivibile ad un evento di salute non imputabile alla ricorrente, come risulta dal suddetto certificato e l’Amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire alla candidata di sottoporsi alla prova in un arco temporale ravvicinato rispetto alla data di conclusione delle prove fisiche, dopo la scadenza del periodo di prognosi – prima facie non incompatibile con le esigenze di celerità del concorso.

Come ricordato da questa sezione con la sentenza 18.11.2020, n. 12099 “ad analoga conclusione è del resto giunto anche il Consiglio di Stato, II, n.4043/2020 del 24 giugno 2020, con riferimento ad una fattispecie verificatasi nella procedura assunzionale del Corpo della Polizia Penitenziaria, secondo cui anche a fronte di una data ultima di conclusione del procedimento – nel caso specifico, fissato dalla legge n.356/2000 – è parimenti vero che il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente allo spirare di tale data, non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla procedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità: dovendo, con ogni evidenza, intendersi rispettato il termine di che trattasi a fronte di istanza di ammissione alla selezione tempestivamente presentata”.

In conclusione il ricorso, assorbita ogni ulteriore doglianza non espressamente esaminata in quanto ritenuta ininfluente e irrilevante ai fini della decisione, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato, e degli altri atti gravati per quanto di interesse della ricorrente, e con consolidamento dei derivanti effetti acquisiti medio tempore sia in via cautelare che per effetto di autonome determinazioni assunte dall’Amministrazione.

Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti in relazione alla particolarità della materia controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 del cpa sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.