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Decreto di approvazione graduatorie finali concorso Polizia Penitenziaria e graduatoria finale selezione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del decreto del 2 dicembre 2020 con cui sono state approvate le graduatorie finali del concorso per 754 posti (elevati a 938) di allievo agente di P.P.; della graduatoria finale della selezione per 452 posti elevati a 562 riservata ai V.F.P.;

– del verbale n. 42 del 20 novembre 19 e della scheda di valutazione dei titoli;

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti

– del decreto con cui è stata rettificata la posizione del ricorrente nella graduatoria del concorso a 754 posti di Allievo Agente di P.P.;

– del verbale n. 55 del 10 marzo 2021 e della scheda di valutazione dei titoli.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso del 21 gennaio 2021, il -OMISSIS- ha impugnato il «decreto del Direttore Generale del Personale delle Risorse in data 2 dicembre 2020 … con cui sono state approvate le graduatorie finali relative al concorso per 754 posti (elevati a 938) di Allievo agente polizia penitenziaria – 11 febbraio 2019 – ruoli maschile e femminile; la graduatoria finale riferita alla selezione per 452 posti (340 uomini; 112 donne), elevati a n. 562 posti (422 uomini; 140 donne) con P.D.G. 21 ottobre 2019, riservata ai volontari in ferma prefissata, nell’ambito della quale al ricorrente è stato attribuito il 2 punteggio di 10.00, per effetto del quale è stato collocato in posizione n. 497 [nonché] ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, ivi espressamente compresi: a) verbale n. 42 del 20 novembre 2019 con cui la Commissione esaminatrice, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 15, comma 5, del bando di concorso, ha determinato “i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi”; b) scheda di valutazione dei titoli di -OMISSIS-».

In particolare, con l’atto introduttivo, il ricorrente – classificatosi in posizione n. 497 della graduatoria maschile (non utile all’assunzione, atteso il contingente di 422 posti per tale categoria) – ha lamentato l’errata attribuzione del punteggio per i titoli posseduti (0,60 punti in luogo degli 1,10 punti cui avrebbe avuto diritto) e, in particolare, la mancata valutazione da parte della Commissione dei titoli attestati dagli «stati di servizio prodotti in sede di concorso».

A sostegno delle proprie pretese, il -OMISSIS- ha, infatti, osservato:

– di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e di aver superato tutte le prove;

– di aver prodotto durante la procedura l’estratto della documentazione di servizio nonché, «per eccesso di zelo … una copia del proprio stato di servizio»;

– di avere diritto – in ragione delle attestazioni prodotte – ad un punteggio per titoli di 1,10 punti così suddivisi: 0,30 per il servizio prestato dal 5 settembre 2013 al 4 settembre 2015; 0,15 punti per la valutazione “eccellente”; 0,10 punti per gli elogi; 0,30 per il diploma; 0,25 punti per brevetti, patenti, attestati.

Lo stesso ricorrente ha tuttavia osservato di non aver ricevuto, in sede di graduatoria finale, il punteggio cui aveva diritto per i titoli (ricevendo solo 0,60 punti in luogo degli 1,10 previsti) e di aver inoltrato, quindi, in data 7 dicembre 2020, istanza di riesame e di accesso agli atti. Solo a seguito dell’accesso agli atti, lo stesso aveva quindi potuto appurare che al suo fascicolo concorsuale non risultava «allegato l’estratto matricolare, consegnato dal ricorrente in quanto candidato, come certifica la ricevuta datata 25 luglio 2019».

Il ricorrente ha quindi evidenziato che – a causa del presumibile smarrimento della documentazione da parte del Ministero – aveva subito una penalizzazione ingiusta e illegittima nella valutazione dei titoli, tale da pregiudicare il suo inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito, atteso che l’amministrazione non aveva considerato – in fase di valutazione dei titoli – «né il reale periodo di servizio prestato, né il giudizio di “eccellente” riportato all’ultima documentazione caratteristica, né tutti gli attestati/brevetti/abilitazioni riconosciuti dalla forza armata».

Per tali ragioni, il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento di tutti gli atti gravati – per violazione di legge, eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione – previa adozione delle misure cautelari più idonee a tutelare la sua posizione.

Con memoria del 23 febbraio 2021, l’amministrazione ha sostenuto la correttezza del proprio operato, sostenendo che il ricorrente «all’atto della presentazione alla prova scritta, sostenuta in data 25 luglio 2019, ha consegnato solo lo “stato di servizio”, rilasciato dal Centro Addestramento Alpino – Aosta, in data 22 settembre 2015 e non l’estratto della documentazione di servizio relativo ai titoli posseduti, come dal medesimo affermato».

Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 24 febbraio 2021, n. 1138, questo Tribunale ha ritenuto che «le censure dedotte non appaiono sfornite del prescritto fumus boni iuris per quanto riguarda il profilo attinente alla mancata valutazione dei titoli indicati nell’estratto della documentazione di servizio, avendo parte ricorrente depositato in atti … la ricevuta del 25 luglio 2019 per la consegna del suddetto estratto» e ha accolto l’istanza cautelare proposta dal -OMISSIS-, disponendo il riesame della sua posizione.

In esecuzione dell’ordinanza cautelare adottata da questo Tar, con verbale 10 marzo 2021, n. 55 la Commissione ha rivalutato i titoli del ricorrente; ha insistito, tuttavia, nell’affermare che «a fronte della richiesta del candidato, si specifica che agli atti non è stato rinvenuto l’estratto della documentazione di servizio ma bensì lo stato di servizio»; per tali ragioni ha ritenuto di accogliere «solo parzialmente» l’istanza di riesame, riconoscendo al -OMISSIS- n. 0,20 punti a titolo di «permanenza in servizio per oltre 10 mesi», 30 punti per il diploma, 0,10, punti per gli elogi, e n. 0,10 punti per le abilitazioni di «fuciliere e conduttore di automezzi» per un punteggio complessivo di 0,70.

A seguito della rivalutazione, con decreto 16 marzo 2021, il ricorrente è stato inserito – a pieno titolo e senza l’apposizione di alcuna riserva – nella «graduatoria uomini alla posizione n. 429bis, dopo il -OMISSIS- e prima del sig. -OMISSIS-».

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 maggio 2021, il -OMISSIS- ha impugnato il verbale del 10 marzo 2021 e il decreto 16 marzo 2021; ha osservato che la Commissione «si è limitata a riconoscere la differenza di punti 0,10 per i titoli di “fuciliere – conduttore mezzi”»; e ha quindi lamentato l’illegittimità dei provvedimenti adottati in sede di riesame, atteso che la p.a. «non ha operato una piena ed esaustiva rettifica [come invece avrebbe dovuto], posto che il candidato ha regolarmente depositato l’estratto di servizio».

Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 23 giugno 2021, n. 3554, questo Tribunale ha quindi ritenuto che «la domanda cautelare proposta con ricorso principale può essere accolta, alla luce del riesame disposto con verbale n. 55 del 2021, dovendo il ricorrente essere collocato in graduatoria in posizione utile al n. 429-bis». Con riferimento alla domanda cautelare proposta con ricorso per motivi aggiunti, invece, ha osservato che «non sussiste il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, potendo l’eventuale titolo al maggior punteggio lamentato dal ricorrente essere valutato nella più opportuna sede di merito».

Al fine di una pronta definizione del giudizio, quindi, con lo stesso provvedimento questo Tribunale ha «ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in oggetto» e ha fissato per la discussione di merito l’udienza del 25 febbraio 2022.

In data 5 luglio 2021, parte ricorrente ha quindi provveduto a depositare agli atti del giudizio prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio. Il 20 dicembre 2021, lo stesso ha depositato in atti documentazione attestate il suo avviamento al corso di formazione da parte della p.a. resistente.

Con note del 23 febbraio 2022, infine, il ricorrente, ha chiesto al Collegio «di trattenere in decisione la causa in oggetto e, riportandosi a quanto depositato, verificata la bontà della tesi difensiva di parte ricorrente, di provvedere in conformità a quanto richiesto», insistendo anche per la condanna della p.a. «al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.».

All’udienza del 25 febbraio 2022, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità, per difetto di interesse, del ricorso introduttivo, nella parte in cui era volto a censurare l’originaria valutazione attribuita dall’amministrazione al ricorrente, atteso che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la p.a. ha provveduto a riesaminare i titoli del -OMISSIS- e ha provveduto a rettificare, senza riserva, la graduatoria di concorso con decreto 16 marzo 2021.

Vanno accolte, invece, le domande spiegate dal ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 21 maggio 2021, nella parte in cui censurano il verbale di riesame adottato dalla Commissione in data 10 marzo 2021 e il successivo decreto 16 marzo 2021, nei termini e per le ragioni che seguono.

I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sono illegittimi nella parte in cui hanno insistito nell’affermare la non valutabilità dei titoli così come risultanti dall’estratto di servizio, in ragione della presunta mancata produzione dello stesso da parte del ricorrente in sede concorsuale (circostanza smentita dal ricorrente mediante produzione di apposita ricevuta, così come già notato in sede cautelare da questo Tribunale).

È, evidente, allora, che – a seguito dell’ordinanza cautelare adottata da questo Tar – l’amministrazione aveva il dovere di valutare tutti i titoli risultati non solo dallo stato di servizio del ricorrente (già agli atti della commissione), ma anche dall’estratto della documentazione di servizio prodotto in giudizio dal -OMISSIS- (in uno con la ricevuta di consegna) e smarrito dalla p.a. in sede concorsuale.

La ricevuta rilasciata dall’amministrazione in sede concorsuale – infatti – attesta che il ricorrente, in data 25 luglio 2019 ha consegnato alla Commissione concorsuale «l’estratto della documentazione di servizio».

È appena il caso di notare che dato il tenore letterale di tale attestazione – redatta su un modello prestampato a cura dell’amministrazione – e considerato l’interesse del ricorrente alla valutazione di tutti i titoli risultanti dalla documentazione in suo possesso non vi è ragione di dubitarsi che in quella sede lo stesso abbia prodotto alla pubblica amministrazione sia lo stato di servizio (appunto ritrovato dalla p.a. in sede di riesame), sia l’estratto di servizio (ovvero proprio il documento cui fa espresso riferimento la ricevuta).

In ogni caso, peraltro, era dovere della p.a. – in sede di rilascio della ricevuta – dare conto della documentazione effettivamente presentata, anche al fine di evitare ogni incertezza nell’ipotesi di smarrimento della documentazione da parte della stessa pubblica amministrazione.

È evidente, poi, che – così come già evidenziato da questo Collegio con sentenza Tar Lazio, I-quater, 16 febbraio 2022, n. 1902 – nell’ipotesi di smarrimento da parte della p.a. della documentazione prodotta in sede concorsuale da un candidato, la stessa amministrazione non può addebitare a quest’ultimo le conseguenze negative della propria condotta negligente.

Va quindi dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti gravati con i motivi aggiunti, con conseguente obbligo per l’amministrazione resistente di procedere al riesame della posizione del ricorrente (fermi restando gli ulteriori punti già attribuiti in sede di primo riesame) nonché eventualmente alla successiva rettifica della graduatoria, con espresso obbligo per la Commissione di valutare tutti i titoli risultati dall’estratto di servizio prodotto in giudizio dal -OMISSIS- (oltreché dallo stato di servizio già valutato dall’amministrazione).

A tal proposito, va sottolineato che dalla documentazione di servizio prodotta dal ricorrente risulta per tabulas che lo stesso:

I) ha svolto servizio come VFP1 dal 5 settembre 2013 al 4 settembre 2015;

II) ha ottenuto una valutazione «eccellente» con riferimento all’ultima documentazione caratteristica;

III) ha conseguito degli attestati valutabili nell’ambito della procedura (precisamente: patente militare; porto d’armi; brevetto assistente bagnanti; patente europea; patente nautica).

Tali titoli – secondo la prospettazione del ricorrente – erano idonei ad attribuirgli ulteriore punteggio, alla luce dei criteri fissati dalla Commissione di concorso con verbale 20 novembre 2019, n. 42. A tal proposito, può ricordarsi che con tale verbale la Commissione ha stabilito che avrebbe valutato «il periodo svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno: fino a 10 mesi punti 0,10; oltre 10 mesi punti 0,20»; che avrebbe assegnato 0,15 punti alla valutazione «eccellente» relativa all’ultima documentazione caratteristica; e che avrebbe conferito un punteggio massimo di 0,25 punti ad «altri attestati e brevetti», con l’attribuzione di 0,05 punti per ogni titolo, precisando che «non verrà attribuito punteggio per i seguenti attestati e/o brevetti: “modulo” K ed altre specializzazioni similari, gente di mare, attestazioni arti marziali e corsi di orientamento all’imprenditorialità, di muratore ed idraulico e attestati similari».

Alla luce di quanto sopra, è possibile già in questa sede apprezzare l’infondatezza della pretesa relativa all’attribuzione di ulteriore punteggio per il periodo di servizio in VFP1 (avendo la Commissione fatto corretta applicazione del criterio stabilito nel verbale n. 42/2019), nonché – al contrario – l’evidente fondatezza della domanda relativa all’attribuzione del punteggio di 0,15 per la valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica.

La decisione relativa all’attribuzione del punteggio per gli ulteriori attestati risultanti dall’estratto di servizio, invece, non può che essere integralmente demandata alle valutazioni della Commissione di concorso (fermi i criteri stabiliti in via generale e tenuto conto delle scelte adottate dalla stessa all’interno della medesima procedura con riferimento a titoli analoghi presentati da altri candidati, ex artt. 3 e 97 Cost).

Ciò in quanto, la circostanza che il criterio stabilito sub j) nel verbale n. 42/2019, abbia espressamente escluso l’attribuzione del punteggio per alcune tipologie di attestati, non implica automaticamente che la Commissione di concorso non possa del tutto ragionevolmente (ma motivatamente) escludere dalla valutazione altri titoli, ritenendoli non idonei ai fini del conferimento di ulteriore punteggio.

Così delineata l’attività che l’amministrazione dovrà svolgere in sede di riesame, è appena il caso di evidenziare che – secondo quanto già affermato da questa sezione con sentenza Tar Lazio, I-quater, 16 febbraio 2022, n. 1902 – è necessario che in tale sede la p.a. fornisca articolata motivazione delle scelte adottate per l’attribuzione del punteggio dei titoli.

Se è noto, infatti, il consolidato orientamento secondo cui «il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazione» (cfr. Tar Catania, I, 10 maggio 2021, n. 1507; nonché Tar Lazio, III, 2 novembre 2020, n. 11175 e I-quater, 1 marzo 2019, n. 2680) è chiaro che il principio di sufficienza della motivazione espressa con un voto numerico – il cui fondamento risiede anche e soprattutto nei principi di buon andamento e non aggravamento del procedimento – non trova applicazione in quelle ipotesi in cui l’esplicazione di una motivazione puntuale da parte dalla p.a. appare non particolarmente gravosa (come ad esempio in procedure a cui partecipano un numero ristretto di partecipanti) o comunque si manifesta come doverosa in ragione delle peculiarità della situazione.

Entrambe le condizioni sono presenti nel caso di specie.

Per un verso, infatti, la Commissione convocata in sede di riesame dovrà procedere al riesame dei titoli del solo ricorrente (sicché non esiste alcuna esigenza di ordine organizzativo che impedisca alla stessa la redazione di una puntuale e accurata motivazione); per altro verso, l’attività di riesame fa seguito alla proposizione di un gravame (e all’adozione di un provvedimento giurisdizionale) nel quale il ricorrente ha evidenziato sia i titoli che ritiene siano stati illegittimamente non considerati, sia le ragioni per le quali riteneva di avere diritto all’attribuzione del relativo punteggio.

Alla luce di quanto esposto – in conclusione – gli atti impugnati con i motivi aggiunti devono essere annullati nel senso in cui in motivazione, con conseguente obbligo per la p.a. di riesercitare il potere – attraverso il riesame della posizione del ricorrente – ed eventualmente, in caso di rivalutazione positiva, di rettificare ulteriormente la graduatoria del concorso.

Le spese della controversia – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile (limitatamente all’originaria domanda di rivalutazione spiegata con il ricorso introduttivo) e in parte lo accoglie, con riferimento alle doglianze di cui ai motivi aggiunti, e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati con i predetti motivi aggiunti – nei sensi in cui in parte motiva – ordinando al Ministero della Giustizia di procedere ad una nuova valutazione dei titoli del ricorrente.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali per € 1.000,00 oltre spese generali e altri accessori di legge, distraendone l’ammontare in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.